Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Circolari

La circolare n. 13797 del 27 febbraio 2015 raccoglie in unico documento, di agevole consultazione,  le disposizioni in materia di assenze per tutela della maternità/paternità e abroga, con effetto  immediato, le corrispondenti parti della circolare n. C/5-20063 del 21 marzo 2002 (come specificate nella  ​citata circolare n. 13797/2015). 

Dal primo gennaio 2016 per andare in pensione occorrerà aspettare quattro mesi in più. È quanto chiarisce una circolare applicativa dell'Inps di un decreto del ministero dell'Economia sull'adeguamento previsto per legge dei requisiti previdenziali all`aspettativa media di vita. Il prossimo aggiornamento scatterà nel 2019 (oggi la cadenza è triennale, ma dal 2019, dopo la riforma Fornero, diventerà biennale). 

Anche il personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco dovrà lavorare 4 mesi in piu’ a partire dal prossimo 1° gennaio per  gli effetti del prossimo adeguamento alla speranza di vita fissato nel Dm 16 dicembre 2014.

Con un recente parere della Ragioneria generale dello Stato  si ritiene legittimo il riconoscimento  delle indennità con riferimento a tutte le promozioni avvenute  nel periodo 2011- 2014.I Disposizioni per corrispondere agli interessati le differenze retributive.

L’Inps comunica che il 5 marzo scorso, sul sito istituzionale dell’Inps e su quello del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, è stato pubblicato il BANDO DI CONCORSO VALORE VACANZA per SOGGIORNI A TEMA IN ITALIA e SOGGIORNI STUDIO ALL’ESTERO nella STAGIONE 2015.

Il Bando è destinato ai figli o orfani ed equiparati dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, degli iscritti alla Gestione Fondo IPOST, degli assistiti IPA (Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale).

Il Ministero dell'Interno, Ufficio per le relazioni sindacali,   ha emanato una nota  con la quale si informa che sono stati «avviati contatti con la Ragioneria Generale dello Stato al fine di accertare se è in previsione una circolare esplicativa per assicurare al personale interessato la riliquidazione del trattamento pensionistico, con decorrenza 1° gennaio 2015», per coloro che sono stati collocati «in quiescenza dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2014, periodo in cui ha trovato applicazione il blocco dei cosiddetto "tetto salariale"».

Tutela Inail ad ampio raggio. Il diritto al riconoscimento del peggioramento di patologia spetta non solo ai titolari di rendita (ipotesi già prevista), ma pure a chi non sia stato indennizzato o lo sia stato solo in capitale per l'originaria malattia. Lo precisa l'Inail nella circolare n. 32/2015, estendendo gli effetti della sentenza n. 46/2010 della corte costituzionale sulla possibilità di una revisione d'indennizzo di una malattia professionale oltre gli ordinari termini di revisione (quindici anni), per effetto del protrarsi dell'esposizione allo stesso rischio.

La circolare numero 48 che l'Inps ha comunicato il 20 gennaio del 2015 stabilisce i nuovi valori ISEE, ossia i limiti di reddito per gli assegni familiari relativi all'anno 2014 e gliassegni di maternità sempre inerenti lo stesso anno.

La Circolare firmata dal Ministro Marianna Madia consente la prosecuzione del rapporto oltre i limiti dell'età pensionabile quando non siano stati perfezionati i 20 anni di contributi.
La Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 conferma l'abrograzione dei trattenimenti in servizio operata dal decreto legge 90/2014 nelle Pubbliche Amministrazioni. Dal 1° novembre 2014 nessun dipendente pubblico (con l'eccezione dei magistrati per i quali lo stop scatta dal 31 dicembre 2015) può restare in servizio al fine di maturare un assegno piu' ricco.

Con la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia conferma che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, è avvenuta lasoppressione dell’istituto del trattenimento in servizio che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare per un biennio anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. Inoltre risultano revocati ex lege i trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014. La legge stabilisce inoltre che la data limite per l’efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la predetta data. 

  • La direzione del personale Militare ha diramato un compendio delle disposizioni in materia di tutela della maternità e paternità e congedi per eventi e cause particolari  con  lo scopo di riassumere in un unico documento le disposizioni contenute nelle circolari  in vigore concernenti le materie della tutela della maternità e paternità, della tutela dell’handicap e dei congedi per eventi e cause particolari, per l’applicazione al personale militare delle Forze Armate in servizio permanente. Ai fini di una corretta applicazione delle norme regolanti i benefici in argomento.

Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria, per il 2015, degli Ufficiali e dei Marescialli (e gradi corrispondenti) dell’Esercito, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare ai sensi degli articoli 2229, commi da 1 a 5 e 2230 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare”.

La percentuale di rivalutazione definitiva delle pensioni per l’anno 2014 è dell’1,1%, ma l’Inps per tutto lo scorso anno ha pagato ratei rivalutati dell’1,2%. Un decimale di punto in più che ora l’Istituto di previdenza sta trattenendo sul rateo di gennaio e febbraio.

L’ultima legge di stabilità (legge 23 dicembre 2014, n. 190 - art. 1 commi 707 e 708) è intervenuta sulle pensioni dei lavoratori “ex retributivi puri” (ovvero con 18 anni di contribuzione utile al 31.12.1995), prevedendo il divieto di cumulo tra la quota di pensione “retributiva” e la quota pro-rata “C-contributiva”. In particolare, si stabilisce che per tutti i lavoratori “ex retributivi puri” l’assegno di pensione (retributivo sino al 31.12.2011 + quota contributiva pro-rata) non può eccedere quello che sarebbe stato calcolato con il vecchio sistema retributivo.  

L’INPS recepisce la Legge di Stabilità 2015 e toglie, dall’1 gennaio 2015, la decurtazione dell’1% o 2% alla pensione anticipata che era stata prevista a decorrere da quest’anno per coloro che maturano il requisito contributivo pieno entro la fine del 2017. L’istituto previdenziale lo ha comunicato con il messaggio 417/2015, applicando quindi la novità introdotta dalla manovra in attesa che vengano diramate istruzioni operative.

La  guida si propone di offrire ai componenti delle commissioni concorsuali un quadro aggiornato ed ordinato della normativa vigente da utilizzare nelle diverse fasi dei concorsi indetti dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
La pubblicazione, oltre a costituire uno strumento di consultazione, è volta a uniformare le procedure e a dare risposte concrete a chi si accinge a svolgere l’impegnativo compito della selezione.

Con Circolare n.1, del 9 gennaio 2015, l’Inps ha comunicato gli importi degli aumenti di perequazione automatica per l’anno 2015: in particolare le pensioni sono state aumentate, in via provvisoria, nella misura dello 0,3%. 

Il Messaggio Inps n.158 del 9 gennaio 2015, nel recepire il Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 24 dicembre 2014, ha reso noti i valori dei tassi da applicare in caso di prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione.
Nel Messaggio sono evidenziati i “tassi soglia convenzionali” per classi di età e per classe in importo del prestito.

La federazione lavoratori Pubblici della Difesa in un comunicato precisa che risulta infondato l' articolo  on line, successivo all’emanazione di una circolare del Ministero dell’Interno, che  ha generato l’allarme tra i colleghi interessati in ordine alla ipotizzata restituzione delle somme percepite nel 2014. Quella circolare - afferma l'FLP DIFESA - dice cose un pò diverse, e comunque non interessa il personale della Difesa. Fatte anche le dovute verifiche presso i competenti Uffici centrali della  Amministrazione Difesa, è da escludere, allo stato, ogni ipotesi di restituzione dell’assegno ad personam 2014.

Il Dipartimento della P.S. ha diramato una circolare contenente le prime indicazioni in materia pensionistica e previdenziale, dopo il varo della legge di stabilità 2015. Come è noto Il comma 707 della legge di stabilità prevede   che  l’importo della pensione, quale che sia il metodo di calcolo, non può mai eccedere quel che risulterebbe con l’applicazione del retributivo (80% dell’ultimo stipendio). La norma scatta dal 2015, e viene applicata a tutti i trattamenti, anche quelli già liquidati (quindi, ha effetto retroattivo). Si tratta di un caso relativo a una falla nella Riforma Pensioni di fine 2011. In pratica, la Legge Fornero permette ai lavoratori che hanno 40 anni di contributi di restare in servizio fino a 70 o 75 anni, accettando però il calcolo contributivo sull’anzianità maturata a partire dal 1 gennaio 2012. I destinatari della norma sono coloro che hanno già maturato i 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995  e pertanto destinatari del sitema retributivo. La norma interessa sia le cessazioni che interverranno nel 2015  sia i trattamenti pensionistici già liquidati dal 2012 ma gli effetti saranno disposti dall'entrata in vigore della legge (2015).

  

Con la circolare numero 62 dello scorso 18 dicembre l’INAIL ha indicato le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere e in particolare per le deviazioni per ragioni personali.

L’INAIL premette che la normativa vigente in materia prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si  intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Nonostante l’entrata in vigore di questa norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” continua a suscitare perplessità in fase di applicazione.

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