Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

I pensionati iscritti alla gestione ex INPDAP (dipendenti pubblici) ricevono le certificazioni delle pensioni 2015 senza il conteggio della quota contributiva maturata a decorrere dal 2012: lo comunica l’INPS, con messaggio 2200/2015, relativo all’applicazione della norma inserita nella Legge di Stabilità. Si tratta della norma in manovra in base alla quale l’importo totale della pensione non può mai superare la somma che risulterebbe dal calcolo con il sistema retributivo. In mancanza di indicazioni procedurali che permettano di applicare il nuovo calcolo previsto dalla normativa, l’INPS ha stabilito che l’erogazione delle pensioni 2015 per il momento avviene versando la sola quota retributiva. Decolla la lettera di certificazione della pensione provvisoria in applicazione della legge di stabilità 2015 (doppio calcolo della pensione). Lo comunica l’Inps . Con la legge di stabilità 2015 viene stabilito che l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della manovra Fornero, cioè vigenti al 31 dicembre 2011, computando ai fini della misura del trattamento pensionistico l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, integrata da quella eventualmente maturata tra la data del conseguimento del diritto  e quella di decorrenza del primo periodo utile.Ecco di cosa si tratta.
Il “doppio calcolo” Sulla base della manovra previdenziale Fornero per i contributi riferiti dal 1° gennaio 2012 scatta il sistema di calcolo contributivo. Con questa norma stranamente chi aveva già raggiunto l’anzianità massima per la pensione aveva un vantaggio. In effetti con l’articolo 1, commi 707 e 708, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) si evita che il predetto vantaggio economico possa verificarsi. Vediamo come. Viene stabilito che in ogni caso l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della manovra Fornero, cioè vigenti al 31 dicembre 2011, computando ai fini della misura del trattamento pensionistico l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, integrata da quella eventualmente maturata tra la data del conseguimento del diritto  e quella di decorrenza del primo periodo utile. Questo limite si applica a tutti i trattamenti pensionistici, compresi quelli già liquidati prima del 1° gennaio 2015.In concreto si effettua un doppio calcolo e va messo in pagamento quello risultante di importo inferiore. Qui però va anche detto che la predetta norma della legge di stabilità 2015 non brilla per chiarezza sotto l’aspetto operativo. Tant’è che l’Istituto di previdenza con il messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015 ha reso noto che i relativi trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, nelle predette situazioni, vanno liquidati in via provvisoria con successiva rideterminazione d’ufficio non appena sciolte le riserve applicative. L’Inps, con il messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015, ha fornito le prime indicazioni in merito.

Aspettando le istruzioni operative 
Viene fatto presente che nelle more della pubblicazione delle istruzioni operative sull'applicazione dell’articolo 1, comma 707, della legge di stabilità citata, le certificazioni dell’importo ex articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, aventi decorrenza da gennaio 2015, per gli iscritti alle Casse dell’ex-Inpdap, saranno determinate, in via provvisoria, senza considerare la quota contributiva di pensione, in mancanza di uno strumento procedurale che consenta di effettuare, seppure in via provvisoria, il doppio calcolo previsto dalla predetta norma della legge di stabilità.
Le sedi territoriali comunicheranno quanto sopra agli interessati, apponendo la seguente annotazione sulla lettera di certificazione relativa alla prestazione in oggetto:“Si informa che l’importo certificato è stato determinato con carattere di provvisorietà in attesa di procedere alla rideterminazione d’ufficio appena verranno pubblicati i criteri applicativi delle modifiche al calcolo delle pensione apportate dal comma 707 della legge di stabilità 2015”. (fonte - il sole 24 ore)

IL TESTO DEL MESSAGGIO INPS 

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
MESSAGGIO 27 MARZO 2015, N.2200 

PRESTAZIONE DI ESODO EX ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 7-TER, DELLA LEGGE N. 92/2012. ARTICOLO 1, COMMA 707, DELLA LEGGE N. 190 DEL 23 DICEMBRE 2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015). GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI. IMPORTO COMPLESSIVO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO. LETTERE DI CERTIFICAZIONE.

PENSIONI - INCENTIVO ALL'ESODO PENSIONISTICO - PUBBLICO IMPIEGO - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI - CASSE EX-INPDAP - SALVAGUARDIA PENSIONISTICA - PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI ESODATI - LAVORATORI SALVAGUARDATI - ART. 1, COMMA 707, L. N. 190/2014 (LEGGE DI STABILITÀ 2015) - IMPORTO COMPLESSIVO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO - LETTERE DI CERTIFICAZIONE - PENSIONI CON DECORRENZA GENNAIO 2015

Oggetto: Prestazione di esodo ex articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015). Gestione dipendenti pubblici. Importo complessivo del trattamento pensionistico. Lettere di certificazione.

Sul Supplemento ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, è stata pubblicata la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno 2015).

Facendo seguito al messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015, che ha fornito le prime indicazioni in merito, si fa presente che nelle more della pubblicazione delle istruzioni operative sull'applicazione dell’articolo 1, comma 707, della legge di stabilità citata, le certificazioni dell’importo ex articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, aventi decorrenza da gennaio 2015, per gli iscritti alle Casse dell’ex-Inpdap, saranno determinate, in via provvisoria, senza considerare la quota contributiva di pensione, in mancanza di uno strumento procedurale che consenta di effettuare, seppure in via provvisoria, il doppio calcolo previsto dalla predetta norma della legge di stabilità.

Sarà cura delle Sedi territoriali comunicare quanto sopra agli interessati, apponendo la seguente annotazione sulla lettera di certificazione relativa alla prestazione in oggetto: “Si informa che l’importo certificato è stato determinato con carattere di provvisorietà in attesa di procedere alla rideterminazione d’ufficio appena verranno pubblicati i criteri applicativi delle modifiche al calcolo delle pensione apportate dal comma 707 della legge di stabilità 2015”.

Peraltro, gli importi da indicare nella fideiussione prevista dalla normativa in esame dovranno essere determinati considerando anche la suddetta quota contributiva di pensione, ciò a garanzia dell’Istituto, essendo certo che la riliquidazione d’ufficio degli importi in questione determinerà un aumento degli importi medesimi.

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap