Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Dal primo gennaio 2016 per andare in pensione occorrerà aspettare quattro mesi in più. È quanto chiarisce una circolare applicativa dell'Inps di un decreto del ministero dell'Economia sull'adeguamento previsto per legge dei requisiti previdenziali all`aspettativa media di vita. Il prossimo aggiornamento scatterà nel 2019 (oggi la cadenza è triennale, ma dal 2019, dopo la riforma Fornero, diventerà biennale). 

Anche il personale appartenente a Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco dovrà lavorare 4 mesi in piu’ a partire dal prossimo 1° gennaio per  gli effetti del prossimo adeguamento alla speranza di vita fissato nel Dm 16 dicembre 2014.

 Com’è noto i lavoratori nelle forze armate ad ordinamento militare e civile mantengono requisiti previdenziali diversi da quelle generali vigenti nell’AGO e nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria in virtu’ delle specificità del settore riconosciute ai sensi del Dlgs 165/1997. Ma questi requisiti devono essere comunque adeguamenti, in sintonia con quanto accade nei confronti degli altri lavoratori iscritti alla previdenza pubblica, alla speranza di vita.

Nei loro confronti, inoltre, continuerà a trovare applicazione il differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestre mobile (almeno di 12 mesi).

 
Di seguito la circolare n. 63 del 20 marzo 2015 ::
 
1. Premessa
 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n. 122, è stato pubblicato il Decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 16 dicembre 2014, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita (allegato 1).

In particolare, il predetto decreto direttoriale ha disposto che: “A decorrere dal 1° gennaio  2016,  i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici  di  cui  all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto  dall'ultimo  periodo  del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n.243, e successive modificazioni,  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità”. 

Ciò posto, fermo restando l’adeguamento alla speranza di vita già applicato dal 1° gennaio 2013 (vedi circolari nn. 35, 36 e 37 del 2012 e punto 3.2 del messaggio n. 20600 del 13.12.2012) in virtù del decreto ministeriale del 6 dicembre 2011 (incremento di 3 mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva), in attuazione di quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014, a decorrere dal 1° gennaio  2016, i  requisiti  di  accesso  ai trattamenti  pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni - per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”-  sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. 

2. Requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi alla speranza di vita previsti dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014. Resta salva l’applicazione dell’adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2.1 Pensione di vecchiaia (art. 24, commi 6 e 7, legge n. 214 del 2011) -  requisito anagrafico 

a)      Lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

Anno

Età pensionabile

Anno 2016                                    

65 anni  e 7 mesi                       

Anno 2017

65 anni  e 7 mesi

Anno 2018

66 anni  e 7 mesi

Dall’anno 2019

66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 

b)      Lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335: 

Anno

Età pensionabile

Anno 2016

66 anni e 1 mese

Anno 2017                              

66 anni e 1 mese               

Anno 2018

66 anni  e 7 mesi

Dall’anno 2019

66 anni  e 7 mesi*

* Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

   c)  Lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'A.G.O. di cui all’art 22-ter, comma 1, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni:

Anno

Età pensionabile

Anno 2016

66 anni  e 7 mesi

Anno 2017

66 anni  e 7 mesi

Anno 2018

66 anni  e 7 mesi

Dall’anno 2019

66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

    d) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

 Anno

Età pensionabile

Anno 2016

66 anni  e 7 mesi

Anno 2017

66 anni  e 7 mesi

Anno 2018

66 anni  e 7 mesi

Dall’anno 2019

66 anni  e 7 mesi*

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita previsto dal decreto ministeriale in parola deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24,  comma 7, della legge n. 214 del 2011 (per la pensione di vecchiaia con una anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni)  che, dal 1° gennaio 2016, è di 70 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.

2.2  Pensione anticipata (art. 24, commi 10 e 11, legge n. 214 del 2011) – requisito contributivo

Anno

Uomini

Donne

Dal 2016 al 2018

42 anni e 10 mesi

(pari a 2.227 settimane)

41 anni e 10 mesi

(pari a 2.175 settimane)

Dal 2019 al 2020

42 anni e 10 mesi*

(pari a 2.227 settimane)

 

41 anni e 10 mesi*

(pari a 2.175 settimane)

 

*Requisito da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l’adeguamento alla speranza di vita, previsto dal decreto ministeriale in parola, deve altresì applicarsi al requisito anagrafico previsto dall’art. 24,  comma 11, della legge n. 214 del 2011 (per l’accesso a pensione anticipata con almeno venti anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile) che, dal 1° gennaio 2016, è di 63 anni e 7 mesi. In attuazione dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal 1° gennaio 2019 il requisito in questione potrà subire ulteriori incrementi.

2.3  Pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”.

Come accennato in premessa, il decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità.

Ciò posto, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018, i soggetti per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di requisiti per il diritto a pensione con il sistema delle c.d. quote, possono conseguire tale diritto ove in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti pubblici e privati, di un’età anagrafica minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, e, se lavoratori autonomi iscritti all’Inps, di un’età anagrafica minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6. 

Per ciò che concerne le istruzioni relative alle modalità di calcolo della quota, si rinvia a quanto illustrato al punto 3.2 del messaggio n. 020600 del 13.12.2012 ed al punto 3 della circolare n. 60 del 2008 per le parti compatibili.

Si propongono qui di seguito alcuni esempi riguardanti lavoratori dipendenti. 

  • Esempio 1: iscritto FPLD

Verifica dell’età al 31 ottobre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955:

l’età del lavoratore è di 61 anni e 225 giorni pari a (61+225/365)=61,616 anni 

Al 31 ottobre 2016 ha un’anzianità contributiva di 1877 settimane pari a 1877/52 = 36,096 anni

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 31 ottobre 2016 è pari a 61,616 + 36,096 = 97,712 

Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione. 

  • Esempio 2: iscritti ai Fondi esclusivi dell’AGO 

Verifica dell’età al 1° dicembre 2016 per un lavoratore nato il 20 marzo 1955:

l’età del lavoratore è di 61 anni e 256 giorni pari a(61+256/365)=61,701 anni.

Al 1° dicembre 2016 ha un’anzianità contributiva di 35 anni, 10 mesi e 24 giorni.

L’anzianità  è quindi di 35 anni e 324 giorni pari a (35 + 324/360) = 35,900. 

La somma tra età e anzianità contributiva alla data del 1° dicembre 2016 è pari a 61,701 + 35,900 = 97,601. 

Il lavoratore ha quindi raggiunto il diritto a pensione avendo superato quota 97,6 ed essendo in possesso dei requisiti minimo di 61 anni e 7 mesi di età e 35 anni di contribuzione. 

3.          Incrementi alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa  e pronto soccorso. 

L’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, di cui al decreto in esame, trova applicazione anche nei confronti del personale appartenente al Comparto Sicurezza, Difesa e Pronto soccorso ovvero del personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 

Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2016  l’ulteriore incremento della speranza di vita, pari a 4 mesi si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico.  

Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2016.

3.1       Pensione di vecchiaia (art. 2 del decreto legislativo n. 165/1997)

Per effetto dei nuovi incrementi alla speranza di vita, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, i limiti di età previsti in relazione alla qualifica o grado di appartenenza devono essere incrementati di 7 mesi rispetto al limite ordinamentale.

Resta in ogni caso fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’art. 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

3.2       Pensione di anzianità (art. 6 del decreto legislativo n. 165/1997)  

A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 l’accesso al pensionamento anticipato, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall’art. 12, comma 2 della legge n. 122/2010, avviene con i seguenti requisiti:

1)   raggiungimento di un’anzianità contributiva di 40 anni e 7 mesi, indipendentemente dall’età; 

2)   raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione che essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011, ed in presenza di un’età anagrafica di almeno 53 anni e 7 mesi;

3)   raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età anagrafica di almeno 57 anni e 7 mesi.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 18, comma 22 ter del decreto legge n. 98/2011, convertito in legge 15 luglio 2011, n.111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile). 

Per tutte le fattispecie di accesso al pensionamento di cui al presente paragrafo 3, si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019 i requisiti sopra riportati dovranno essere adeguati alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La Direzione

(20 marzo 2015)

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap