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La Corte dei Conti ha finalmente registrato il DPR che recepisce il Contratto di lavoro deglli appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia.Una "registrazione" avvenuta con grande  ritardo, ai fini del  pagamento degli arretrati e degli adeguamenti stipendiali.

Nel giro di una settimana, salvo ulteriori rinvii, il DPR dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A quel punto NOIPA avrà il compito, attraverso un'emissione speciale, di corrispondere al più presto le spettanze al personale, anche perché già in possesso di tutti i dati necessari.

Ventisette mesi per ricevere la prima rata. E altri due anni per avere il saldo. Chi lavora per lo Stato e decide di utilizzare la liquidazione per togliersi un sfizio, per aiutare i figli, per fare un regalo ai nipoti o semplicemente, come sempre più spesso accade, per sopravvivere, ha  una brutta sorpresa. Le misure introdotte a partire dal 2012 per fronteggiare l’emergenza dei conti pubblici, che hanno dilazionato a dismisura il pagamento dei trattamenti di fine servizio, sono, infatti, ancora lì.

l nuovo servizio online Inps risponde per conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento delle richieste inviate all?Istituto.

di Antonella Manotti - E'ormai noto - dato il risalto mediatico - che la Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare ""nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Resta fermo il divieto di “aderire ad altre associazioni sindacali”.

Nel comunicato diffuso dalla Consulta si legge inoltre che: " La specialità di status e di funzioni del personale militare, impone il rispetto di “restrizioni”, secondo quanto prevedono l’articolo 11 della CEDU e l’articolo 5 della Carta sociale europea. Restrizioni che, in attesa del necessario intervento del legislatore, allo stato sono le stesse previste dalla normativa dettata per gli organismi di rappresentanza disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare".

La decisione è stata presa  a seguito dell'esame della richiesta di incostituzionalità dell’articolo 1475, sollevata dal Consiglio di Stato su ricorso presentato dalla Associazione Assodipro.

Si attende ora di conoscere nel merito le osservazioni della Corte che saranno depositate entro 60 giorni.

In base all'art. 136 della Costituzione, “la norma ritenuta illegittima, cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione della Corte. Si tratta di un effetto di annullamento puro e semplice, che cancella la norma incostituzionale dall’ordinamento giuridico.

In questo caso, però,  nell' accoglimento parziale della questione di legittimità,  possiamo  individuare  una cosiddetta ""sentenza monito" in cui  la Corte rivolge appunto  un “monito” al legislatore, segnalando profili di incostituzionalità, di contraddizione, di illogicità di norme legislative, la cui eliminazione spetterebbe innanzitutto al legislatore medesimo.

"La Corte Costituzionale chiamata ad esprimersi dal Consiglio di Stato, a fronte di un ricorso giurisdizionale proposto da Assodipro e sostenuto da Cgil, Fp Cgil, Silp Cgil, Ficiesse e il Giornale dei militari, riconosce la libertà per i militari di avere autonome e libere organizzazioni sindacali, seppure di carattere professionale e senza possibilità di aderire ad altri sindacati. La Corte riconosce la necessità di definire opportune limitazioni ed invita il Parlamento a legiferare in tal senso. La nostra azione e la nostra iniziativa sono state decisive e hanno determinato gli atti e lecondizioni per l'affermazione di un processo di democratizzazione delle forze armate di cui il nostro Paese aveva uno straordinario bisogno e che adesso
consente di recuperare ritardi anacronistici ed inspiegabili”. È quanto si legge in un comunicato stampa congiunto di Cgil nazionale, Assodipro,Fp Cgil, Ficiesse, Silp Cgil e Il giornale dei militari.

La Corte Costituzionale concede il diritto di associazione sindacale ai militari.

Con la comunicazione della Suprema Corte del 11 Aprile 2018, si conclama la possibilità per i militari italiani di poter costituire associazioni a carattere sindacale, di fatto vietate dall’art. 1475 del Dlgs n.66 del 15 marzo 2010 e ex art. 8 della legge 382 del 1978.
Dopo 70 anni dall’approvazione della Costituzione Italiana,si è arrivati a seguito di lunghe battaglie legali e politiche a dare piena attuazione all’articolo 52 della Costituzione, che vuole le forze armate italiane ispirate allo spirito democratico della Repubblica.

Comuncato della Corte Costituzionale: "La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1475, comma 2, del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui vieta ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale. Resta fermo il divieto di “aderire ad altre associazioni sindacali”. La specialità di status e di funzioni del personale militare, ha però puntualizzato la Corte, impone il rispetto di “restrizioni”, secondo quanto prevedono l’articolo 11 della CEDU e l’articolo 5 della Carta sociale europea. Restrizioni che, in attesa del necessario intervento del legislatore, allo stato sono le stesse previste dalla normativa dettata per gli organismi di rappresentanza disciplinati dal Codice dell’ordinamento militare.

Riposi orari giornalieri dei genitori (c.d. riposi per allattamento). Modifica delle disposizioni vigenti. L’istituto è stato oggetto negli ultimi anni di un contrasto giurisprudenziale relativamente alla concessione dei riposi giornalieri al lavoratore padre nel caso di madre casalinga. Con sentenza n. 4993/2017, il Consiglio di Stato ha definitivamente risolto i dubbi interpretativi, affermando, in sostanza, che al padre non spetta il beneficio nel caso di madre casalinga, in quanto la presenza domestica di quest’ultima rende possibile l’attenzione ai bisogni del neonato; l’Alto Consesso ha, comunque, riconosciuto al padre la possibilità di fruirne in casi eccezionali, e cioè quando la madre casalinga non possa attendere alla cura del neonato per specifiche, oggettive, concrete, attuali e ben documentate ragioni.

"I documenti caratteristici, si lege nella nota diramata il 5 marzo scorso,  per poter divenire pienamente efficaci devono essere redatti con la massima tempestività al verificarsi della circostanza che ne ha determinato la formazione, anche al fine di ottenere che i valutatori si esprimano con precisione e obiettività sul servizio prestato dal militare esclusivamente
nel periodo cui si riferisce il documento caratteristico.

Circolare persomil.  Le istanze di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli Ufficiali delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, con esclusione degli Ufficiali appartenenti al ruolo forestale iniziale dell’Arma dei Carabinieri, in servizio permanente dovranno essere presentate entro il: ‐ 10 maggio 2018, da parte degli Ufficiali appartenenti al “1° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente); ‐ 19 novembre 2018, da parte degli Ufficiali appartenenti al “2° blocco” (ovvero, gli Ufficiali nei diversi gradi di Generale e Colonnello, e gradi corrispondenti, in servizio permanente, ai qualisia stata attribuita la promozione ai suddetti gradisuccessivamente al 10 maggio 2018).

Aumenti tabellari e nessun incremento basato sulla produttività. Così la Corte dei conti sul nuovo contratto degli statali che a suo giudizio risulta “deludente” sotto il profilo di una remunerazione tale da premiare il merito, da incentivare produttività ed efficienza nel pubblico impiego, prevedendo piuttosto aumenti di stipendio lineari per i 250 mila dipendenti di ministeri, Agenzie ed enti come Inps e Cnel. L’opinione è espressa nella delibera (pubblicata in allegato) sul rinnovo contrattuale del comparto Funzioni centrali 2016-2018 depositata il 23 marzo

Qualora l’incarico svolto dal militare non trova menzione nel decreto interministeriale in data 23 aprile 2001, emesso in applicazione dell’art. 10, comma 2, della Legge n. 78/1983, non può essere riconosciuto il diritto a percepire l’indennità supplementare di comando, risultando irrilevante ogni questione inerente all’utilità dell’incarico svolto, alla concessione di onoreficenze o a ulteriori provvedimenti dell’amministrazione diversi dall’indicato decreto interministeriale. Lo stabilisce il Tar Lazio