Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Nel valutare la domanda di trasferimento, l'amministrazione deve bilanciare le esigenze di organico e di servizio con le esigenze personali e familiari del dipendente In premessa, l'ordinamento giuridico non contempla un generalizzato diritto del militare ad ottenere il trasferimento a domanda, da una sede di servizio ad un'altra, per ragioni personali e familiari.

Il bilanciamento tra esigenze personali e dell'amministrazione

Questo perchè le norme ci dicono che le esigenze personali e le preferenze dell'interessato devono essere contemperate con le esigenze organizzative dell'amministrazione militare.

La logica di fondo di tale criterio è la seguente: le esigenze organizzative dell'apparato militare non sono altro che un limite all'accoglimento della domanda di trasferimento quando bisogna evitare un pregiudizio per l'attività istituzionale.

Ecco, se si riduce il problema ai suoi minimi termini, il nucleo della questione è tutto qui.

Il confronto tra distinti interessi

Tuttavia se è vero che, in generale, la valutazione di queste istanze ha come presupposto indefettibile il predetto bilanciamento di interessi, è altrettanto vero che il confronto tra i distinti interessi deve esserci realmente e deve essere esplicitato nel provvedimento che l'amministrazione decide di adottare al termine dell'istruttoria avviata con l'istanza del dipendente.

Questo significa che il bilanciamento dell'interesse pubblico con l'interesse privato fa parte del processo decisionale dell'amministrazione.

Il caso dell'istanza ex art. 398 R.G.A.

Per chiarire: ipotizziamo che un appartenente all'Arma dei Carabinieri presenti istanza per chiedere il beneficio del trasferimento ai sensi dell'art. 398 R.G.A.

Si tratta, in questo specifico caso, di un trasferimento che può essere accordato a sottufficiali, appuntati e carabinieri che vi aspirino per fondati e comprovati motivi, con possibilità di presentare l'istanza indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza.

Ecco, in una situazione di questo tipo, l'eventuale rigetto dell'istanza da parte dell'Ente militare dovrebbe essere accompagnato dal resoconto sulla valutazione di tutti gli aspetti della questione sottostante.

Poichè l'amministrazione militare gode, in questa materia, di ampia discrezionalità nel valutare le istanze, l'unico strumento di controllo esercitabile dal dipendente rimane l'analisi della motivazione dell'eventuale provvedimento di diniego, che richiede, appunto, una corretta ponderazione tra le specifiche esigenze familiari con quelle di servizio e la disponibilità negli organici degli Uffici interessati al trasferimento, il tutto sulla base di parametri oggettivi, certi, di dati attendibili.

Per esempio, non sarebbe una motivazione corretta quella riferita solo a generiche carenze di organico.

Allo stesso modo, la motivazione sarebbe criticabile con un ricorso giudiziale nel caso in cui non presentasse in chiaro il bilanciamento degli opposti interessi di cui parlavamo sopra.

 

Avv. Francesco Pandolfi (Studio Cataldi)

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