Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Per i giudici della Corte dei Conti, è illegittima la concessione del congedo straordinario per gravi motivi familiari, ex art. 42, comma 5 d.lgs 151/2001, ad un affine pur in presenza di figlio convivente non impedito. Il caso riguarda un dirigente scolastico che aveva concesso il congedo ad un docente per assistere il suocero in stato di handicap grave,  stante la presenza del figlio che  escludeva la legittimità dell’affine. Il Collegio richiama la sentenza della Corte Cost. 203/2013 che ha definito l’attuale sistema ampliando la platea dei beneficiari del diritto, ma introducendo tra i soggetti medesimi un  rigido ordine gerarchico individuando tra i legittimi beneficiari del diritto, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, ma solo in presenza di cause di impedimento tutte connotate da evidente carattere oggettivo (assenza, decesso, patologie invalidanti) degli altri soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave.

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