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Diritto all'unità della famiglia e tutela del vincolo familiare. Convivenza effettiva del nucleo familiare e garanzia di riconoscimento del diritto fondamentale della persona umana. La sentenza del Tar Firenze

Il fatto che, anche nel mondo militare, il diritto all'unità di una famiglia sia considerato sacro appare come un assioma inviolabile, un principio cardine dell'ordinamento giuridico addirittura stigmatizzato dalla Corte Costituzionale.

Gli appartenenti al mondo militare non sono dipendenti di serie b, nel senso che quei criteri di tutela dei vincoli familiari che si ritrovano nelle disposizioni normative regolanti gli altri settori dell'amministrazione, sono fortemente voluti e presenti anche nell'ordinamento giuridico di settore, appunto quello militare.

Principi fondamentali in materia

Ad esempio: in materia di ricongiungimento familiare, anni fa la Corte Costituzionale ha avuto modo di scolpire il principio secondo cui il diritto all'unità della famiglia va reso effettivo e realmente fruibile da chi compone quella famiglia.

Ciò significa che, tendenzialmente, deve essere assicurata e/o garantita la convivenza del nucleo familiare, dal momento che questo fenomeno risponde all'espressione di un diritto fondamentale della persona umana, al di là del lavoro o servizio che la persona svolge.

La Suprema Corte ha parlato, dunque, di diritto, non di interesse legittimo.

Inoltre, l'affermazione del basilare criterio non ha dato motivo di contrasto, sempre secondo le chiare indicazioni della Corte Costituzionale, con l'art. 97 Cost. sotto il profilo del buon andamento dell'amministrazione pubblica in generale, visto che il criterio è frutto di un ragionevole bilanciamento delle esigenze ed interessi che provengono dalla parte pubblica e dalla parte privata.

Dal 2008, epoca in cui la Corte Costituzionale ha prodotto il principio sopra richiamato, le sentenze dei giudici si sono poi incessantemente susseguite nella materia del ricongiungimento familiare.

La posizione dei giudici

A pronunciarsi in egual misura sia i tribunali amministrativi, sia il giudice di appello.

La giurisprudenza prodotta in questo lasso di tempo ha creato un solco che, nella sostanza, tende a far prevalere la tutela del dipendente quando ciò è possibile e ragionevole: è la traccia della presenza della pronuncia della Suprema Corte.

La materia del ricongiungimento familiare riguarda le numerose istanze dei militari tendenti ad ottenere un motivato trasferimento definitivo, da una sede di servizio verso l'auspicata sede di destinazione.

Da ultimo, la Prima Sezione del Tar Firenze si è pronunciata sulla delicata questione con la chiara sentenza n. 1184/2020, pubblicata in data 08.10.2020.

La pronuncia scandisce in pochi ma efficaci passaggi la regolamentazione di settore in materia di ricongiungimento familiare mediante il trasferimento definitivo del militare (nel caso specifico un carabiniere scelto).

Tra i vari passaggi resta in evidenza la riflessione del Collegio sull'importanza, per il dipendente, di questo tipo di trasferimento: esso è considerato particolarmente meritevole di considerazione dal momento che la stessa amministrazione (nel caso commentato: l'Arma dei Carabinieri) lo ha reso oggetto di esplicita regolamentazione (nel caso in esame: con circolare 09.02.2010 n. 944001-T/-16/Pers. Mar.), con il preciso intento di ovviare a situazioni di impossibilità a realizzare e vivere quell'unità familiare che è significativo presupposto di serena disponibilità al servizio, attraverso trasferimenti disposti addirittura al di fuori delle ordinarie procedure e a prescindere dal rispetto di periodi minimi di permanenza.

 

'Avv. Francesco Pandolfi
(www.StudioCataldi.it)



 

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