Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La sezione III^ del Tar del Lazio restituisce ad un Sergente Maggiore della Croce Rossa Italiana, i gradi illegittimamente tolti.

Nella specie, nell’anno 2013, con ordinanza n.0045 dell’8 marzo, il Presidente della Croce Rossa Italiana procedeva, a distanza di 25 anni, ad annullare, a seguito di una verifica sulla situazione del profilo economico-giuridico del Sergente maggiore Mengarelli, le sue promozioni di caporalmaggiore- sergente e sergente maggiore e per l’effetto, provvedeva al conseguente reinquadramento economico con relativa richiesta di ripetizione di euro 257 mila.

A sostegno di tale pretesa, insisteva la Croce Rossa, vi sarebbe stata la violazione dell’art. 98 del R.d. 484/1936 secondo cui: “il milite graduato o sottoufficiale, che per due volte consecutive è stato giudicato non idoneo resta escluso in modo definitivo dall’avanzamento”. E, in particolare, questo doppio giudizio di inidoneità si sarebbe concretato negli stati di avanzamento degli anni 1988-1989.

A fronte di ciò,  con ricorso n.4953 del maggio 2013 proposto dall’Avv. Paolo Sardellitti in favore del Sergente maggiore Mengarelli, è stata contestata l’illegittimità dell’annullamento delle promozioni e conseguenti reinquadramento economico e richiesta di ripetizione somme, sostenendo una illegittimità del provvedimento sia sotto un profilo privatistico per il quale vi sarebbe stata una tacita convalida del rapporto di lavoro ai sensi dell’art.1444 c.c. visto che l’amministrazione era a conoscenza di tale evento in quanto nelle promozioni avvenute negli stati di avanzamento per gli anni 1990-1992-1993 aveva provveduto sul punto a richiedere anche un parere dell’Avvocatura di Stato (sempre positivo) sull’ammissibilità del Sergente maggiore Mengarelli; e anche sotto un profilo pubblicistico per violazione del principio dell’autotutela amministrativa che presuppone la compresenza di 3 elementi, e cioè, l’illegittimità dell’atto posto in essere dall’amministrazione, il ragionevole lasso di tempo e una valutazione di un valido interesse pubblico sul punto. Il ricorso, inoltre, cercava anche di far risultare come le promozioni fossero effettivamente corrette e, infine eccepiva quanto alla ripetizione delle somme, il principio di cui all’art.2126 c.c. e in subordine la prescrizione quinquennale e/o decennale.

Il Tar del Lazio, sezione III^, con sentenza n.552/2015, ha ritenuto che il provvedimento di autotutela della Croce Rossa non sia stato adottato alla stregua delle norme sull’autotutela amministrativa data la mancanza del rispetto di un lasso di tempo ragionevole nella sua adozione, e per di più, di un interesse pubblico tale da ledere l’ormai consolidata posizione di affidamento creatasi nel soggetto privato che aveva svolto negli anni le sue mansioni a servizio dell’Amministrazione, e per l’effetto, ha annullato il provvedimento di degrado e richiesta di ripetizione di indebito condannando la Croce Rossa anche al pagamento delle spese legali.

Avv. Paolo Sardellitti

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