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L'indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell'indennità di buonuscita in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale (Cassazione - ordinanza 04 aprile 2024 n. 9009, sez. lav.)

Il caso

 

Un lavoratore, ex dipendente del MIUR, chiedeva al Tribunale di Viterbo la condanna dell'INPS a ricalcolare l'indennità di buonuscita già liquidatagli, inserendo nella relativa base di calcolo anche l'importo riconosciuto in suo favore a titolo d'indennità sostitutiva delle ferie non godute in costanza del suo rapporto di impiego.
La domanda, rigettata in primo grado, veniva accolta dalla Corte d'appello territoriale.
Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la non computabilità nell'indennità di buonuscita dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute sul presupposto che la base contributiva da considerare per la determinazione del trattamento di fine servizio contemplerebbe solo gli assegni e le indennità previste dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

 

 

La decisione della Cassazione

 

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ricordando innanzitutto che l'indennità di buonuscita per dipendenti pubblici è un trattamento di fine servizio (TFS), che consiste in una somma di denaro spettante al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro con lo Stato. L'importo di tale indennità si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell'80% della retribuzione contributiva annua utile lorda - compresa la tredicesima mensilità - percepita alla cessazione dal servizio, per il numero degli anni utili ai fini del calcolo.
Inoltre, come evidenziato dal Collegio, la base contributiva dell'indennità di buonuscita è costituita da una percentuale della retribuzione annua lorda, alla quale vanno aggiunti alcuni assegni e indennità specificamente elencati dall'art.38 DPR n. 1032 del 1973 e gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Al riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato che l'indennità sostitutiva di ferie non godute è assoggettabile a contribuzione previdenziale a norma dell'art. 12, L. n. 153/1969, sia perché, essendo in rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate nel periodo di tempo che avrebbe dovuto essere dedicato al riposo, ha carattere retributivo e gode della garanzia prestata dall'art. 2126 c.c. a favore delle prestazioni effettuate con violazione di norme poste a tutela del lavoratore, sia perché un eventuale suo concorrente profilo risarcitorio non ne impedisce la riconducibilità all'ampia nozione di retribuzione imponibile delineata dal citato art. 12, costituendo essa, comunque, un'attribuzione patrimoniale riconosciuta a favore del lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e non essendo ricompresa nella elencazione tassativa delle erogazioni escluse dalla contribuzione.
In altre parole l'indennità sostitutiva ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene al cui soddisfacimento l'istituto delle ferie è destinato e, per altro verso, costituisce erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe, invece, dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali, restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per il mancato godimento delle stesse.
Tanto premesso, la Cassazione, condividendo le conclusioni raggiunte dai giudici di merito nel caso sottoposto ad esame, ha sancito il principio secondo cui alla natura retributiva e alla sottoposizione a contribuzione previdenziale dell'art. 12, L. n. 153/1969, dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute consegue che la stessa vada calcolata ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita.

 

 

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