Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministro Difesa del 24 luglio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 2015 al foglio 1664, riguardante il Piano annuale di gestione  del patrimonio abitativo della Difesa, che riportiamo in allegato. Commento ed analisi di CASADIRITTO.

SEMBRA BUONO, MA L’ESPERIENZA CI SUGGERISCE DI NON  ESULTARE

UN RICONOSCIMENTO AL LAVORO DI CASADIRITTO

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministro Difesa del 24 luglio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 2015 al foglio 1664, riguardante il Piano annuale di gestione  del patrimonio abitativo della Difesa, che riportiamo in allegato.

 

E’ SOLO UN PRIMO COMMENTO, DIFFICILE, MA CI PROVIAMO

 

Premettiamo di privilegiare l’utilità e la tempestività di renderlo noto, ai seppure necessari commenti e approfondimenti. Più tempo ci sarà per leggerlo, maggiore possibilità avranno utenti, famiglie e Comandi Periferici (sarà una novità anche per loro ) per comprenderlo ed .applicarlo , 

CASADIRITTO appunto in questa occasione, si limiterà  a  puntualizzare  pochi e circostanziati  argomenti, ritenuti a suo giudizio,in questo momento,  prioritari.

C’è subito da fare due considerazioni:

 

La prima. La lettura e comprensione del nuovo Decreto deve essere fatta consultando  contemporaneamente il Decreto precedente del 7 maggio 2014.

 

La seconda. Nel Decreto vengono accolti punti fondamentali richiesti da CASADIRITTO (considerando  i noti limiti e le note preclusioni esistenti “nell’ambiente” verso le famiglie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRA LE NOVITA’.:

 

 

IL DECRETO ANNUALE M.D. DEL 23  GIUGNO 2010. ART. 2, CITATO ORA,  LA CHIAVE DI VOLTA PER RISOLVERE  IL GROVIGLIO  DI CANONE E DEROGA

 

.Art. 4 comma 4.  Sine titulo “storici” già rientranti nelle categorie protette. (interessa circa 2.500  famiglie).

 

Appare chiarita (almeno così ci appare in questo momento)  la interpretazione del canone e della durata dell’utenza per quanti  “ gli storici” che già rientravano nei Decreti Ministeriali annuale, cioè per gli utenti per reddito e condizione ( non di  proprietà di immobili)   rientravano nei crismi del Decreto .( Tale reddito era allora  euro 40.167,54) Infatti come ben specifica  l’art. 4. Comma 4.  del nuovo Decreto, CHI  RIENTRAVA NELLE CONDIZIONI  PREVISTE A QUELLA DATA  DAL DECRETO DEL 23 GIUGNO 2010 (redditi 2009 n.d.r.) ART. 2, MANTIENE LE STESSE CONDIZIONI DI DEROGA E DI CANONE allora applicato. Ebbene le condizioni di “ deroga” e di “ canone”  di quel Decreto citato ora al’art. 4 comma4   non prevedevano rilascio e le condizioni di canone , erano quelle  l’applicazione di un canone pari  all’EQUO CANONE.

Con questo art. 4. comma 4 sembra chiarita definitivamente l’interpretazione arbitraria che in questi ultimi due  anni, hanno  somministrato  Comandi di tutte le specie, sempre contrastati da CASADIRITTO.

Ora finalmente anche il Comando Marittimo Capitale  di Roma ne prenderà atto, ritirando  quelle lettere che aveva inviato, CON RELATVO FARDELLO DI MAGGIORAZIONI E MINACCE DI SFRATTO,  restituendo diritti e denaro indebitamente prelevato alle famiglie.  Ma presumiamo che tarderanno a capirlo, avendo   una certa difficoltà. Ma saranno costretti a farlo.

 

CRISTALLIZZAZIONE

 

Interessa gli utenti ai quali è applicato il canone di mercato.

Finalmente viene spazzata la CRISTALLIZZAZIONE,  un neologismo  inventato di sana pianta da numerosi Comandi del NORD e del SUD, tratta da non mai precisate “ disposizioni Superiori”.

All’art. 5 comma 2, VIENE PRECISATA LA REVISIONE REDDITUALE, CHE POI DA’ LUOGO ALLA VARIAZIONE DEL  COEFFICIENTE CORRETTIVO PER DETERMINARE IL CANONE. E’ NECESSARIO PRESENTARE L’ISTANZA PER FAR RICONOSCERE DI VOLTA IN VOLTA, TALE COEFFICIENTE , E DI CONSEGUENZA L’ENTITA’ DEL CANONE. Nei casi di specie, ove era stata data un'altra interpretazione, chiedere la restituzione dei soldi  degli anni precedenti, con l’istanza prevista.

 

GRAVE HANDICAP ART:3 COMMA 3 -  RIAPERTE LE ISTANZE  DA PRESENTARE ENTRO 90 GG.

 

 All’art. 4 comma 1 ,viene riaperta la presentazione delle istanze. (entro 90 gg. dalla data della G.U.)

Viene distinta  la norma per chi è ritardatario alla data del  precedente Decreto del 7 maggio 2014 ed i successivi casi. Cambia la decorrenza dei canoni previsti  tra le due situazioni.

La norma non appare  comprensibile. Necessita di chiarimenti.

 

 

UN CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO?

 

ART: 6 comma 1.

 

“ Lo STATO MAGGIORE DELLA DIFESA provvede a dare idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi inviando a ciascuno di loro tempestivamente …….” Che SMD scriva è un fatto rivoluzionario in se. Se poi scriva per rendere un servizio agli utenti  lo è ancora di più.  Una novità assoluta.  Che apprezziamo e di cui ringraziamo Parlamento e Difesa. Noi aspettiamo la  posta.

 

UN PASSO AVANTI , PER IL  RISPETTO DELLE PERSONE,  NELLA DIFESA DEI DIRITTI, CONTRO IL TERRORE EPISTOLARE.

 

Questi in sintesi gli elementi che, allo stato, siamo in grado di commentare. Sicuramente si poteva fare di più.  

CASADIRITTO ringrazia quanti a vari livelli, hanno contribuito  a far compiere questi piccoli “grandi” passi avanti, che sono costati un enorme sacrificio di impegno di passione, di scontro.  Un segno di civiltà, che ancora in molti si ostinano a non comprendere.  Ora l’impegno di tutti, per fare applicare le norme, difenderle e andare avanti.  

 

Nota. Considerando che è sempre difficile  fare un primo commento, avvisiamo tutti che la nostra esposizione potrà essere soggetta ad altre interpretazioni. Corriamo volentieri il rischio.   

 

 

 

                                                           IL COORDINATORE NAZIONALE CASADIRITTO

 

                            Sergio Boncioli

Argomento: 
Alloggi di servizio