Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 

Ricorso accolto per un  poliziotto di Rimini, "simpatizzante del Movimento 5 stelle", che per avere partecipato a delle riunioni in vista delle Amministrative del 2016 era stato sanzionato con il taglio di due terzi dello stipendio. Il Tar dell'Emilia-Romagna, con sentenza del 4 dicembre, ha dato dunque ragione all'assistente capo di Polizia in servizio nel 2016 alla Questura di Rimini come addetto alla vigilanza del pubblico in ingresso. Come ricostruisce la sentenza, a febbraio la Questura viene a conoscenza della sua partecipazione a tre riunioni del Movimento 5 Stelle per la scelta del candidato sindaco. Dopo una "serrata istruttoria", il questore invia gli atti in Procura, rimuove l'agente assegnandolo ad altra sede e avvia un procedimento disciplinare chiedendo il trasferimento per "incompatibilita' ambientale". La Procura però archivia le indagini "per irrilevanza dei fatti" e il trasferimento non si concretizza. A livello disciplinare, il questore respinge le giustificazioni del'assistente capo e gli infligge un taglio di due terzi della busta paga per aver violato le norme di comportamento politico prescritte. In sostanza gli contesta di avere "interferito" nella vita politica locale e "tentato di orientare" le scelte pentastellate "sostenendo alcune candidature" e intralciandone altre. Come se un poliziotto fosse "aprioristicamente escluso da qualsiasi attivita' politica e, comunque la svolga, commetta una interferenza", argomentano i giudici del Tar.

Il ricorrente, proseguono, "non cessa di essere anche un cittadino", non e' iscritto e non ricopre alcuna carica nel Movimento; non ha mai partecipato a manifestazioni ne' si e' mai presentato a terzi come rappresentante di alcun partito. Dunque e' "un semplice simpatizzante", che, certo, "partecipa aduamente alle discussioni", ma "sempre in forma strettamente privata". L'agente, continua la sentenza, ha una sua preferenza sul candidato sindaco, ma i suoi interventi nelle riunioni mirano a "ricomporre la frattura interna"; si limita a "incontri personali con singoli simpatizzanti e a discutere via mail". La sentenza ricorda che "la partecipazione alla vita politica e all'attivita' dei partiti sono espressione di diritti costituzionali riconosciuti a tutti i cittadini" e "solo" alla legge e "non al potere esecutivo" spetta di stabilire limitazioni alla militanza politica dei militari. Il divieto assoluto di partecipazione all'attivita' dei partiti e' "definitivamente venuto meno" il 31 dicembre del 1990. Per cui "la condotta del ricorrente non ha violato nessuno dei suddetti limiti". Infine, sul fronte disciplinare, per la giurisprudenza l'obbligo di "estraneita' alle competizioni politiche" previsto dalla legge non ha il significato di una clausola generale che l'Amministrazione puo' discrezionalmente estendere a qualsiasi attivita' politica che violi, a suo giudizio, l'imparzialita' del poliziotto. Per cui "il ricorso merita accoglimento".

La sentenza ricorda anche una vicenda analoga che riguardava sempre un poliziotto sanzionato per aver partecipato alla vita politica interna del Movimento 5 Stelle. Per quella vicenda il Tar di Bologna aveva accolto l'impugnazione sottolineando che per il personale di Polizia ci sono "restrizioni allo svolgimento delle attivita' politiche superiori a quelle previste per gli altri cittadini". Per cui e' vietato "svolgere propaganda, partecipare in uniforme a riunioni e manifestazioni" e ci si deve "mantenere al di fuori delle competizioni politiche". Tuttavia, "le restrizioni non possono trascendere ogni limite senza violare il dettato costituzionale che garantisce le liberta' politiche". Vale a dire "non possono essere applicate estensivamente". E "gli episodi contestati non integrano un'attivita' di propaganda, non c'e' stata partecipazione in uniforme a manifestazioni e neppure partecipazione a competizioni politiche". Dunque la sanzione va "annullata", anche se le spese del giudizio "devono essere compensate", data la "relativa novita' della controversia, per i particolari che la caratterizzano, e il delicato equilibrio che la normativa esaminata pone tra liberta' e doveri dei pubblici dipendenti".

(Fonte Agenzia Dire)


 

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