Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Con la Circolare della Funzione Pubblica 2/2015 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Marianna Madia conferma che dal 1° novembre 2014, secondo quanto stabilito dal decreto legge n. 90/2014 convertito nella legge 114/2014, è avvenuta lasoppressione dell’istituto del trattenimento in servizio che consentiva ai dipendenti pubblici di continuare a lavorare per un biennio anche dopo il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia. Inoltre risultano revocati ex lege i trattenimenti già accordati ma non ancora efficaci al 25 giugno 2014. La legge stabilisce inoltre che la data limite per l’efficacia dei trattenimenti in servizio, seppure ancora non disposti, per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari è il 31 dicembre 2015, data oltre la quale coloro che ne stiano fruendo devono essere collocati a riposo. Per tali categorie di personale, pertanto, è ancora possibile disporre il trattenimento, che non potrà avere durata tale da superare la predetta data. 

La pensione risulta obbligatoria per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale. Ne segue che il dipendente statale sarà collocato in quiescenza una volta raggiunti i requisiti per la pensione anticipata di 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne o raggiunge l’età della pensione di vecchiaia  di 66 anni e tre mesi. Le Pubbliche Amministrazioni potranno, con  una decisione motivata, procedere allarisoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Il trattenimento in servizio è consentito a quei dipendenti pubblici che pur avendo raggiunto l’età di pensionamento prevista non hanno ancora maturato alcun diritto alla pensione e per quelli che pur avendo raggiunto l’età di pensionamento prevista non hanno ancora maturato il requisito anagrafico necessario per ottenere la pensione di vecchiaia. In questi casi il rapporto di lavoro continua per permettere al dipendente di maturare i requisiti minimi previsti per l’accesso a pensione ma non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età.

Argomento: 
Circolari