Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il decreto legge n. 3/2020 " Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente", è stato approvato definitivamente dalla Camera il 1 aprile.

La legge di conversione è in attesa di pubblicazione in Gazzetta . Come noto riguarda la disciplina del   taglio al “cuneo fiscale” , ovvero la riduzione della tassazione sul lavoro dipendente, annunciato già dalla legge di bilancio 2020, L.160 2019, che aveva stanziato le risorse necessarie. Il risparmio fiscale nelle buste paga dei lavoratori dipendenti si realizzerà  attraverso un doppio meccanismo:

incremento del vecchio Bonus Renzi (oggi pari a 80 euro  per i redditi lordi annui fino a  24.600 euro,  poi in decalage fino alla soglia massima di 26.600 euro)   e ampliamento della platea di beneficiari fino a 28mila euro di reddito lordo, che prende il nuovo come di "trattamento integrativo del reddito"

nuova detrazione di imposta per lavoro dipendente applicabile da 28 a 40 mila euro di retribuzione lorda.

La misura riguarda circa 16 milioni di lavoratori subordinati, sia del settore privato che del pubblico impiego ed entrerà in vigore dal 1 luglio 2020. E’ una misura strutturale, cioè non ha scadenza.

Di seguito vediamo la disciplina in dettaglio ed alcuni esempi dei risparmi nei cedolini  paga mensili nel 2020.

 

Soggetti beneficiari del taglio del cuneo fiscale (ex Bonus Renzi)

Si ricorda che la normativa attuale garantisce il bonus Renzi  ai titolari di :

 redditi da lavoro dipendente, ad esclusione dei pensionati (ex art. 49, comma 2, lett. a) del Dpr. n. 917/1986);

 i redditi assimilati a lavoro dipendente previsti dall’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis), e l) del Dpr. n. 917/1986);

Anche  il taglio del cuneo fiscale, che comprende un rafforzamento del bonus Renzi, riguarderà dunque :

i lavoratori dipendenti;

i soci di cooperative;

i lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;

i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;

i collaboratori coordinati e continuativi;

i sacerdoti;

i lavoratori socialmente utili;

i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione  NASpI, indennità Ape sociale.

Sono esclusi i pensionati .

 

Modalità di calcolo del taglio del cuneo fiscale

Come detto in precedenza il decreto legge 3 / 2020 prevede due modalità per realizzare il risparmio di imposte per i lavoratore, differenziate sulla base degli scaglioni di reddito.

Va specificato che per “reddito”si intende il reddito complessivo dell’interessato, al netto di quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Da  notare anche   vanno escluse le quote di reddito esente per le agevolazioni dei lavoratori impatriati , e docente e ricercatori .

Inoltre restano sempre esclusi i cd. Incapienti ovvero coloro che hanno un reddito inferiore a 8145 euro , soglia di non imponibilità IRPEF.

Vediamo in dettaglio le due modalità:

CONTRIBUTO INTEGRATIVO (nuovo bonus Renzi)  FINO A 28 MILA EURO 

Per il calcolo del contributo integrativo  (nuovo bonus Renzi) per i redditi fino 28mila euro si prende a riferimento la retribuzione lorda , comprensiva di eventuali straordinari   e al netto delle  trattenute previdenziali pari al 9,19%  e dell’IRPEF.  Da luglio 2020  il bonus viene aggiornato da 80 a 100 euro mensili. 
 

DETRAZIONE DI IMPOSTA  PER I REDDITI A PARTIRE DA 28MILA EURO

Viene istituita una specifica detrazione di imposta per reddito da lavoro dipendente secondo queste modalità: 

per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo  compreso tra 28.000 euro e 35.000 euro    il calcolo è il seguente:   480 + [120 x (35.000 – reddito) / 7.000].

per i lavoratori che percepiscono redditi di importo lordo  compreso tra i 35.000 euro ed i 40.000 euro,  la formula da applicare è la seguente  480 x [(40.000 – reddito) / 5.000].

Il  sostituto d’imposta  che gestisce questi  benefici fiscali ha l’obbligo di  verificare l’effettiva spettanza del beneficio in sede di conguaglio, dovendo provvedere al relativo recupero se risulta non spettante; se superiore a 60 euro potrà essere conguagliato in 4 (o piu probabilmente 8)  tranches, a partire dal primo mese di spettanza. Il credito maturato dai sostituti di imposta sarà recuperato tramite compensazione.

 

Le risorse stanziate  a partire da luglio 2020 dalla legge di bilancio n. 160 2019 ammontano a :

 circa 3 miliardi di euro per il 2020 e

 circa 6 miliardi per il 2021.

Erano previsti fino a qualche settimana fa  ulteriori stanziamenti per una revisione piu ampia delle aliquote fiscali dal 2021, a quanto annunciato dal Governo in sede di legge di bilancio, ma la nuova emergenza Coronavirus  avrà tali  effetti depressivi sull’economia da modificare certamente  le priorità  del prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria. (https://www.fiscoetasse.com/)

 

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