Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio portale, nell’area dedicata alla Sicurezza sul Lavoro gli ultimi interpelli in materia di salute e sicurezza nel lavoro.

L’interpello numero 18/2014 in particolare, riguarda un argomento sempre molto discusso e contribuisce a far chiarezza in materia di visite mediche al di fuori degli orari di lavoro. L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha inoltrato richiesta di interpello per conoscere il parere della commissione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 41 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro).
Nello specifico l’istante chiede di sapere:
“se nell’effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell’inidoneità psicofisica all’impiego la visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre, se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita, qualora si svolga al di fuori dell’orario di servizio, deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.”
Anche se l’art. 41 non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l’attività lavorativa, è evidente, secondo la commissione, che l’effettuazione della visita medica è funzionale all’attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive relativamente alle visite mediche al di fuori degli orari di lavoro.
Contemporaneamente il datore di lavoro non può ignorare l’art. 15 comma 2 della norma su citata la quale prevede espressamente che:
Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Pertanto, si conclude l’interpello, la Commissione ritiene che:
i controlli sanitari devono essere strutturati tenendo presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per esigenze lavorative, la visita medica avvenga in orari diversi, il lavoratore deve comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di tale visita anche in considerazione della tutela piena del lavoratore medesimo garantita dall’ordinament

Argomento: 
Circolari