Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

L'Inps ha pubblicato il 30 gennaio 2015 l'avviso relativo al progetto Home Care premium rivolto a quelle famiglie che hanno una persona anziana non autosufficiente, portatore di handicap e che necessita di assistenza continua. Il bando prevede l'erogazione fino a 1.200 euro mensili.
Per poter inoltrare la domanda di partecipazione al bando è necessario che il parente/familiare sia dipendente o pensionato pubblico. Possono farne richiesta anche i minori disabili, purché figli di dipendenti pubblici o pensionati deceduti. Non è invece necessario possedere un reddito basso: quindi la domanda per ottenere il bonus non è soggetta all'indicazione di una fascia di Isee bassa, potendo essere presentata a prescindere dal reddito familiare: l'unica differenza è che il contributo sarà inferiore, ovvero oscillerà tra i 200 e i 1.200 euro (con un Isee tra 0 e 8.000 euro, ad esempio, si avrà il massimo del contributo). 

I termini per inviare la domanda all'Istituto previdenziale INPS vanno dal 2 febbraio al 27 febbraio 2015, e si potrà usufruire del bonus dal 1 marzo al 30 novembre 2015. Per prendere visione del bando, è possibile scaricarlo direttamente dal sito internet dell'istituto previdenziale tra le news del 30/01/2015. Il disabile o la persona portatrice di handicap che faranno richiesta del bonus di 1200 euro, saranno inseriti come componenti familiari dei dipendenti pubblici o pensionati ex INPDAP.

La domanda di assistenza domiciliare deve essere trasmessa all'Inps esclusivamente in via telematica, collegandosi al sito Inps, alla voce Servizi on line - Servizi ex Inpdap. Successivamente, accedere all'area riservata (se in possesso delle credenziali di accesso ed il Pin), e cliccare su "Attività sociali - Assistenza domiciliare - domanda" (oppure rivolgendosi ad un patronato). Dopo la trasmissione della domanda online. L'Inps trasmette una ricevuta con numero di protocollo all'indirizzo email indicato dal richiedente nella domanda.

La domanda può essere avanzata dai seguenti soggetti:

- dal titolare del diritto (dipendente o pensionato pubblico);

- da un familiare di primo grado del titolare;

- dal tutore e l'amministratore di sostegno

- da ogni altro soggetto di cui all'articolo 433 c.c. (coniuge, figli, ecc).