Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il datore di lavoro non può negare i  tre giorni di permesso mensili, previsti dalla legge 104/92, per assistere un familiare disabile, se questi coincidono con le ferie programmate o il fermo produttivo, ferma restando la possibilità dell’azienda di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza. E’ quanto ha risposto il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali a un interpello avanzato dalla Cgil, chiarendo che in caso di necessità il lavoratore può sospendere le ferie per poi poterne usufruire in un altro momento.

Nel ribadire quanto affermato in un precedente interpello, con cui è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi (ex art. 33, legge 104/1992), senza compromettere il diritto della persona disabile a un’effettiva assistenza, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali conferma la facoltà del lavoratore di spostare i giorni di ferie non godute per assistere il familiare in situazione di handicap grave ad un altro periodo.

Il Ministero ha ribadito che deve “trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che, pertanto, il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi durante il periodo di ferie già programmate. Nella risposta ministeriale, viene richiamato quanto già precedentemente affermato in un altro interpello (n. 31/2010) di sei anni fa, a proposito della facoltà dell’azienda di “richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza, purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza e segua i criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze.”

Per Inca si tratta di risposta positiva che, però, non significa affermare il diritto incondizionato alla fruizione dei permessi. Infatti, con “indifferibilità della assistenza”, il ministero ha voluto rimarcare che il diritto è esigibile solo laddove vi sia il carattere di urgenza e non sia possibile rinviare nel tempo la cura e l’assistenza del familiare disabile.

Un terreno scivoloso sul quale da tempo la magistratura ha fatto sentire più volte il suo peso. In questi ultimi mesi, l’orientamento della Cassazione, pur riaffermando la prevalenza delle esigenze delle persone in situazione di handicap grave, si espressa contro gli abusi dell’utilizzo dei permessi mensili previsti dalla legge 104/92 disponendo, in alcuni casi, anche il licenziamento del lavoratore. 

di Roberto Scipioni, dell'Inca nazionale

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