Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Anche i dipendenti pubblici saranno messi in condizione di verificare la propria posizione previdenziale (PA) valutandone, quindi, la corrispondenza alla propria carriera lavorativa. Le eventuali difformità potranno essere segnalate all'Istituto tramite le Richieste di Variazione alla Posizione Assicurativa (RVPA) e concorreranno, insieme alle correzione effettuate d'ufficio in base a palesi discordanze, alla corretta costruzione del montante contributivo dei singoli lavoratori.

Le istruzioni per controllare i dati previdenziali 
Con la circolare n. 148 del 21 novembre 2014 l'Inps fornisce, pertanto, agli operatori le indicazioni necessarie per uniformarne i comportamenti e nel contempo definire quando la PA possa essere considerata sufficientemente completa e atta a fornire al lavoratore una certezza dei propri dati previdenziali  l'allegato 1 alla circolare contiene anche esempi pratici). Possono presentare la RVPA sia l'iscritto che rilevi carenze e/o inesattezze di dati nel proprio estratto conto informativo, sia il Contact Center, che per conto dell'Iscritto potrà: 

•inserire delle richieste di correzione o integrazione all'estratto conto; 
•supportarlo nella compilazione delle richieste di variazione; 
•inserire una richiesta di consulenza attraverso l'Agenda Appuntamenti che sarà inviata in automatico alla Sede competente.
La suddetta richiesta potrà essere inoltrata anche da un Patronato, che agisca in nome e per conto dell'Iscritto. I dati da acquisire possono riguardare sia periodi riconosciuti ai fini pensionistici con provvedimento (riscatti, ricongiunzioni, computi, accredito figurativo per maternità, servizio militare di leva, ricongiunzioni ex Dpr 1092/1973, eccetera), sia informazioni trasmesse dall'ente datore di lavoro con modalità diverse dalla telematica, sia altre informazioni derivanti da documenti presentati dall'iscritto, fra cui le domande per prestazioni che incidono sul conto individuale quali le domande di riscatto, ricongiunzione, eccetera; che non siano ancora state acquisite dal sistema informativo.

Il precedente di prassi nel 2014 
Già con la circolare n. 49 del 3 aprile 2014 l'Istituto aveva fornito le istruzioni per la sistemazione delle Posizioni Assicurative degli Iscritti alla Gestione Pubblica e aveva sottolineato che la "Memorizzazione del fascicolo" richiede l'inserimento nella banca dati delle Posizioni Assicurative di tutte le informazioni presenti nella documentazione sia ai fini pensionistici che ai fini della "Tfs/Tfr". Il procedimento relativo alla RVPA deve concludersi entro 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di variazione presentata dall'interessato tramite i canali abilitati fermo restando che la procedura di trasmissione delle RVPA, qualunque sia il canale utilizzato, implica la protocollazione automatica e l'inserimento nell'archivio di gestione unitamente agli eventuali allegati proposti dal richiedente. Ciò premesso, l'Iscritto, direttamente previo accreditamento nel sistema dell'Istituto tramite PIN, o eventualmente tramite il Patronato cui avrà rilasciato apposita delega, visualizza il proprio estratto conto. A seguito della consultazione, il titolare della posizione può uscire dal sistema senza evidenziare criticità; ovvero, qualora rilevi che i dati della propria posizione siano carenti o errati, ha la possibilità di inoltrare telematicamente le RVPA che ritiene opportune. In particolare per quanto attiene ai periodi da accreditare figurativamente (astensione maternità/paternità, aspettativa senza assegni per cariche elettive o sindacali) l'iscritto può attivare la RVPA qualora rilevi l'assenza del periodo e/o della retribuzione, o di parte di essa, accreditabile ovvero l'incongruenza degli stessi con quanto riportato in banca dati. Tenuto conto che la valorizzazione degli accrediti figurativi delle cariche elettive e sindacali, attribuibili in itinere all'Iscritto, viene effettuata nell'anno successivo a quello in cui si collocano i rispettivi periodi accreditabili, le segnalazioni possono essere considerate solo per i periodi antecedenti la RVPA di almeno due anni.

In caso di riscontro di errori 
L'istruttoria interna per la sistemazione della PA può evidenziare errori o incongruenze che possono essere "sistemate" d'ufficio e che consentiranno, quindi, di rimuovere le criticità individuate sulla PA dal sistema informatico o dall'operatore stesso. 
L'alegato 2 alla circolare  elenca gli errori considerati "gravi" e che senza sistemazione non consentono l'invio dell'estratto conto al lavoratore. Si tratta talvolta di errori chiaramente formali, quali la data di cessazione del servizio antecedente quella di inizio o un'età all'assunzione anteriore al compimento dei quattordici anni, per la correzione dei quali non è probabilmente necessario ricorrere all'intervento del datore di lavoro. Per altri errori, invece, dati soprattutto da incongruenze fra i dati risultanti potrebbe essere indispensabile richiedere chiarimenti al datore di lavoro. In ogni caso, gli operatori dovranno prima utilizzare le Banche dati disponibili per cercare di ovviare alle incongruenze evidenziate, privilegiando le c.d. "fonti certe" quali i dati trasmessi dal datore di lavoro con le denunce DMA e con i modelli 770, che consentono di recuperare informazioni sia giuridiche che economiche, che per diversi motivi non sono presenti nella banca dati delle Posizioni Assicurative oppure presentano incongruità che le rendono inattendibili. Osserva lo stesso Istituto previdenziale che le incongruità relative al trattamento economico, in genere, sono dovute ad errata compilazione delle dichiarazioni contenenti la corresponsione di emolumenti arretrati che, anziché essere sommati all'importo dichiarato in precedenza, lo hanno sostituito. A questo fine, pertanto, le fonti citate possono risolvere i problemi evidenziati. A supporto possono essere utilizzate anche fonti di rango secondario, quali il sistema delle comunicazioni obbligatorie ai centri per l'impiego e il "punto fisco" dell'Agenzia delle entrate.

Recupero contributivo 
La circolare in commento avverte altresì che, fermo restando il termine ultimo del 31 dicembre 2016 per regolarizzare la posizione assicurativa dei lavoratori per periodi retributivi antecedenti al 31 dicembre 2011, l'Istituto procederà al recupero dei crediti contributivi allorquando, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con diritto a pensione, il datore di lavoro modifichi la posizione assicurativa del lavoratore e, da tale modifica, derivi una scopertura contributiva. Il recupero del credito dovrà essere effettuato entro i cinque anni dall'invio della comunicazione in variazione.

 

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Argomento: 
Pubblico Impiego