Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Col Reclamo collettivo n. 140/16 CGIL c. Italia rivolto al Comitato Europei per i diritti sociali[i] (CEDS), la Confederazione denunciava la violazione da parte dell’Italia degli artt. 5 (diritti sindacali) e 6 (diritto di negoziazione) della Carta Sociale Europea (CSE), con riferimento all’impossibilità dei dipendenti della Guardia di Finanza di costituire sindacati e svolgere attività sindacale, nonché di esercitare il diritto di negoziazione collettiva e di sciopero.

Il reclamo ha superato lo scoglio dell’ammissibilità il 10 maggio 2017 e l’esito si conoscerà tra pochissimi mesi (entro il 7 giugno 2019).

Non vi è motivo di ritenere che il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) si discosterà dalle sue precedenti decisioni (si veda Consiglio dei sindacati delle forze di polizia “C.E.S.P.” c. Francia, reclamo n. 101/2013, decisione nel merito del 27 gennaio 2016 e seguito del gennaio 2019[ii]): certamente confermerà la propria visione funzionale del personale militare, distinguendo coloro che svolgono esclusivamente attività di polizia (vedi la Guardia di finanza) da quelli che svolgono difesa militare.

In base all’art. 1475 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice ordinamento militare), come modificato dalla sentenza n. 120/2018 della Consulta: - i militari non possono aderire ad altre associazioni sindacali; - i militari non possono esercitare il diritto di sciopero.

Pertanto il personale della Guardia di Finanza, in quanto militari, non può aderire ad altri sindacati, attualmente non possono negoziare le proprie condizioni di lavoro, né esercitare il diritto di sciopero. Alla Guardia di finanza non sono state infatti estese le norme sui diritti sindacali di cui beneficiano gli agenti della polizia di stato e della polizia penitenziaria.

Come già detto, il CEDS nelle sue valutazioni non adotta criteri formali, ma chiede di verificare se, al di là delle formule interne, i lavoratori ai quali sono impediti i diritti sindacali abbiano o meno lo “status” di militari e svolgano o meno compiti di natura militare (Conclusions 2006, France, p. 302).

Nel valutare la situazione della Gendarmerie francese, il CEDS ha ritenuto che, per quanto questo Corpo sia inquadrato tra le forze armate e possa all’occorrenza svolgere attività militari, alcuni elementi (la parte preponderante delle sue attribuzioni, i compiti effettivamente svolti) conducono a ritenerlo equivalente, da un punto di vista funzionale, alle forze di polizia, con la conseguenza che i suoi membri sono liberi di costituire sindacati o aderirvi (decisione del 27.1.2016, CESP c. France, reclamo 101/2013).

La CGIL sostiene nel reclamo collettivo n. 140/2016 che la Guardia di finanza svolge in via principale e nettamente prevalente funzioni di polizia, e lo svolgimento di attività militare è meramente eventuale, accessorio e comunque residuale.

Pertanto, la CGIL domanda di voler ritenere fondato il reclamo, concludendo che la Repubblica italiana ha violato e viola l’art. 5 della CSE perché vieta i componenti della Guardia di finanza di (in precedenza, costituire associazioni professionali a carattere sindacale e) di aderire ad altre associazioni nonostante tale Corpo sia sostanzialmente equivalente a una forza di polizia dal punto di vista delle funzioni assegnate e svolte.

Gli stessi argomenti esposti in relazione all’art. 5 della Carta inducono a ritenere violato anche l’art. 6 della Carta sul diritto di negoziazione collettiva e di sciopero.

In sostanza, la CGIL ha invitato il Comitato a concludere che l'Italia:

viola l'articolo 5 della Carta perché proibisce ai membri della Guardia di Finanza di costituire sindacati professionali o aderire ad altri sindacati;

viola l'articolo 6, paragrafo 1 della Carta perché non promuove consultazioni congiunte tra i membri della Guardia di Finanza e il Ministero dell'economia e delle finanze / datore di lavoro;

viola l'articolo 6, paragrafo 2 della Carta perché non promuove negoziati volontari tra i membri della Guardia di Finanza e il Ministero dell'economia e delle finanze / datore di lavoro al fine di regolare le condizioni di lavoro mediante contratti collettivi;

viola l'articolo 6, paragrafo 4 della Carta perché vieta ai membri della Guardia di Finanza di esercitare il diritto di sciopero.

Nel corso della 304^ sessione (21-24 gennaio 2019), il CEDS ha assunto anche decisioni di merito su alcuni reclami, tra essi quello presentato appunto da CGIL a favore dei diritti sindacali dei Finanzieri. Tale decisione non sarà comunque pubblica prima di quattro mesi (7 giugno 2019).

Le attuali proposte di legge.

Le proposte di legge attualmente all’esame del parlamento (n. 875, prima firmataria l'On. Emanuela Corda, e n. 1060, prima firmataria l'On. Maria Tripodi) recano una uguale disciplina sia per i membri delle quattro FF.AA. che per il personale della Guardia di finanza.

Diversamente dal CEDS, le PdL non distinguono il personale militare sulla base delle funzioni svolte, bensì si basano sul mero status giuridico militare.

Tra i limiti che impongono vi è quello del divieto per i militari (ivi compresi i Finanzieri) di affiliarsi ad altri sindacati (ad es. le confederazioni sindacali di tutti i lavoratori), nonché quello di sciopero.

Possibili scenari europei.

Come già accennato, se il CEDS confermerà le sue precedenti decisioni, si pronuncerà sicuramente in maniera positiva per quanto riguarda le violazioni a) e c) (forse per la violazioni b) ci sono margini di valutazione diversi, essendoci comunque già ora un dialogo consultivo tra rappresentanze militari dei Finanzieri ed Amministrazione.)

Addirittura, dal punto di vista della funzione di polizia, potrebbe anche pronunciarsi favorevolmente sulla violazione d) sul diritto di sciopero, attesa la sua precedente decisione contro EIRE (No. 83/2012 European Confederation of Police “EUROCOP” v. Ireland[iii]) per quanto riguarda la polizia irlandese.

Possibili scenari nazionali.

La storica sentenza 120/2018 della Consulta, ma ancor più la sentenza n. 194/2018 sul jobs act, hanno introdotto nella giurisprudenza costituzionale un ulteriore parametro interposto, oltre quello già consolidato della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

La Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme nazionali, per violazione de ll’art. 117, c.1, Cost., con riferimento sia al contenuto della CEDU, nonché, ed è una novità, della Carta sociale europea.

Con la sentenza 194/2018 la Consulta ha, inoltre, fatto esplicito riferimento in motivazione alle decisioni del CEDS, in particolare all’interpretazione data dall’organismo europeo nel reclamo No. 106/2014 “Finnish Society of Social Rights v. Finland”.

Una volta pubblicata la decisione n. 140/2016 “CGIL v. Italy”, che riguarda direttamente il nostro Paese, anche tale interpretazione autentica potrà essere utilizzata dai giudici nazionali per valutare, alla luce dell’art. 117, c.1, nonché sulla base  dell’art. 35, c. 3, Cost., (ma anche secondo il principio di ragionevolezza e proporzionalità ex art. 3), se i limiti imposti dalla normativa italiana ai diritti sindacali del personale della Guardia di finanza siano conformi al Trattato, oppure se eccedano.

Al di là delle eventuali decisioni giurisprudenziali, l’Italia sarà comunque chiamata politicamente ad adeguare la sua normativa sulla base di quanto è stato deciso dal CEDS.

Conclusioni.

L’attuale legislazione nazionale è palesemente inadeguata sulla base dei criteri internazionali, soprattutto per quanto riguarda il personale della Guardia di finanza.

Anche le proposte legislative all’esame del parlamento, pur nella loro indubbia portata innovatrice non supererebbero un eventuale giudizio, in particolare per quanto riguarda il divieto di affiliazione ad altri sindacati.

Onde evitare probabili condanne in sede europea e sicuri contenziosi interni, il Parlamento dovrebbe fin d’ora prevedere una norma ad hocche consenta al personale della Guardia di finanza di aderire o affiliarsi ad altri sindacati anche formati da lavoratori non militari.

Nell’immediato resta comunque urgente la necessità di consentire, effettivamente, l’attività sindacale delle neonate organizzazioni dei lavoratori con le stellette, nelle more dell’approvazione della legge.

Simone Sansoni

Socio fondatore del S.I.L.F. - Sindacato Italiano Lavoratori Finanzieri

Fonte: Ficiesse.it

 

Argomento: 
Attualità e Politica