Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Secondo la Corte Costituzionale, sentenza 120/2018, la facoltà di introdurre restrizioni all’esercizio dei diritti sindacali dei militari, non può spingersi fino a negare in radice il diritto di costituire associazioni a carattere sindacale. Pertanto l’art. 1475 del codice dell’ordinamento militare viene riscritto nel seguente modo: «I militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali».

 

 

Con la decisione n. 120 della Corte Costituzionale, depositata il 13 giugno 2018, viene introdotto il diritto dei militari di costituire i propri sindacati, pur nel rispetto dei limiti di legge, e nonostante il permanente divieto di aderire ai Sindacati “generalisti”.

 

L’incostituzionalità del divieto di costituiri i sindacati nel Codice dell’Ordinamento Militare

L’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66 del 2010 vietava in radice ai militari di «costituire associazioni professionali a carattere sindacale», nonché di «aderire ad altre associazioni sindacali».

Il principio di diritto affermato dalla Corte Costituzionale è, invece, di segno opposto: la restrizione dell’esercizio del diritto di associazione sindacale dei militari non può spingersi sino alla negazione della titolarità stessa di tale diritto, pena la violazione degli artt. 11 e 14 della CEDU, nonché della Carta Sociale Europea.

E’ vero che la norma denunciata ha il fine di assicurare la coesione interna, la neutralità e la prontezza delle Forze armate, presupposti strumentali necessari ed imprescindibili per assicurare l’efficacia della relativa azione, posta a tutela di un valore dell’ordinamento di carattere supremo e per così dire primario, quale è la difesa militare dello Stato, tuttavia  tali finalità non possono determinare l’esclusione del diritto di associazione sindacale.

La Corte Costituzionale richiama a questo proposito, il superamento della logica istituzionalistica dell’ordinamento militare nella costituzione repubblicana, con la riconduzione  anche l’ordinamento dei militari nell’ambito del generale ordinamento statale, particolarmente rispettoso e garante dei diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no.

Per questi motivi, la norma viene modificata dalla Corte Costituzionale, e adesso sancisce il diritto dei militari di costituire, seppure con i limiti fissati dalla legge.

 

Le nuove associazioni sindacali dei militari

Rispetto alle nuove associazioni sindacali, la Consulta rinvia al legislatore il compito di individuarne il regime giuridico.

Tuttavia vi sono dei principi immediatamente applicabili, tanto che la Corte Costituzionale chiarisce che non è necessario l’intervento del legislatore per potere costituire i sindacati dei militari.

Quanto alla costituzione delle associazioni sindacali, trova allo stato applicazione la  disposizione dell’art. 1475, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, secondo cui «La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa». Si tratta di una condizione di carattere generale valida a fortiori per quelle a carattere sindacale, sia perché species del genere considerato dalla norma, sia per la loro particolare rilevanza.

In ogni caso gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, e il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall’assetto costituzionale della materia.
A tal fine fondamentale è il principio di democraticità dell’ordinamento delle Forze armate, evocato in via generale dell’art. 52 Cost., che non può non coinvolgere anche le associazioni fra militari.

Quanto ai limiti dell’azione sindacale, vi è il divieto di esercizio del diritto di sciopero. Si tratta indubbiamente di una incisione profonda su di un diritto fondamentale, affermato con immediata attuazione dall’art. 40 Cost., ma giustificata dalla necessità di garantire l’esercizio di altre libertà non meno fondamentali e la tutela di interessi costituzionalmente rilevanti (sentenza Corte Cost. n. 31 del 1969).

Con riguardo agli ulteriori limiti, invece, è indispensabile una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali, la Corte Costituzionale ha sancito che, in attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n. 66 del 2010) che escludono dalla loro competenza «le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le operazioni, il settore logistico­operativo, il rapporto gerarchico­funzionale e l’impiego del personale».

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