Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Le misure di interesse per il Personale dipendente e appartenente al Comparto Difesa e Sicurezza.

Tra l'altro, beneficio di 1000 euro (art 25) a tutto il personale del comparto sicurezza i difesa e soccorso pubblico, mpegnato nella emergenza Covid19.

 

 

Stralcio della scheda elaborata dal SILF - Sindacato Lavoratori  Finanzieri.

 

E’ stato pubblicato in G.U. il D.L. n.18/2020 c.d. “Cura Italia”. 

Art.16. Sino a termine emergenza, per i lavoratori che nel corso della loro attività sono impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, sono considerati D.P.I. le mascherine chirurgiche presenti in commercio e quelle filtranti anche prive del marchio CE.

Art. 24. Incremento di ulteriori complessive 12 giornate di permesso retribuito per assistenza ex. legge n. 104/1992 da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020 che si aggiungono ai 3 gg. al mese già previsti dalla normativa ordinaria.

Art. 25. Congedo parentale straordinario per un periodo continuativo o frazionato di massimo 15 giorni, assistito da contribuzione figurativa e da un’indennità pari al 50% dello stipendio. Il beneficio è riconosciuto ai genitori con figli minori di 12 anni o figli con disabilità accertata, a patto che nel nucleo familiare non ci sia altro genitore già beneficiario di misure di sostegno al reddito in caso di sospensione dell’attività lavorativa (es. Cassa Integrazione) o disoccupato. La misura è usufruibile alternativamente da ambedue i genitori sempre nel limite complessivo di giorni 15. In alternativa, per il personale sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico è possibile optare per un bonus di 1.000,00 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Per i figli con età tra 12 e 16 anni, e sempre nel caso in cui non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o disoccupato, è riconosciuta la possibilità di astenersi dal lavoro senza indennità e senza contribuzione figurativa.

Art. 39. I lavoratori dipendenti che hanno nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’art.3 comma 3 della legge n.104/1992 hanno diritto sino al 30 aprile 2020 ad usufruire della modalità di lavoro agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con la prestazione lavorativa.

Art. 63. A tutti i lavoratori dipendenti con reddito 2019 inferiore a 40.000,00 euro per il mese di marzo 2020 spetta un premio di massimo euro 100,00 da rapportare alle effettive presenze del mese di marzo.

Art. 74. Incremento delle risorse a disposizione delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per complessivi euro 59.938.776,00 di cui euro 34.380.936,00 per lavoro straordinario e 25.557.840,00 per altri oneri (es. indennità O.P.). Risorse straordinarie per euro 23.681.122,00 per coprire le spese di sanificazione ed assicurare un adeguata fornitura di D.P.I.

Di particolare rilevanza sono le diposizioni contenute all’art. 87.

Fino a cessata emergenza il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001.

Le pubbliche amministrazioni limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Solo qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

Il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco può essere dispensato temporaneamente dalla presenza in servizio, anche ai soli fini precauzionali in relazione all’esposizione a rischio, ai sensi dell’articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (congedo straordinario), con provvedimento dei responsabili di livello dirigenziale degli Uffici e dei Reparti di appartenenza, adottato secondo specifiche disposizioni impartite dalle amministrazioni competenti. Tale periodo è equiparato, agli effetti economici e previdenziali, al servizio prestato, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista, e non è computabile nel limite di cui all’articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assente dal servizio per le cause di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è collocato d’ufficio in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia, con esclusione di tali periodi di assenza dal computo dei giorni previsti dall’articolo 37, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dal periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per il personale militare in ferma e rafferma volontaria e dal periodo di assenza di cui all’articolo 4 e all’articolo 15 dei decreti del Presidente della Repubblica del 7 maggio 2008 di recepimento dell’accordo sindacale integrativo del personale direttivo e dirigente e non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il periodo di assenza di cui al presente comma costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.