Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico di infortunio nella denuncia di infortunio o nella malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.

Come stabilito dal D.lgs. 151/2015, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act)” e recepito dalla circolare Inail n. 10 del 21 marzo 2016, l’obbligo di invio telematico dei certificati relativi ad infortuni e malattie professionali non ricadono più in capo al datore di lavoro.

Come recita la Circolare il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria provvederà direttamente all’inoltro all’Inail, esclusivamente per via telematica. I soggetti interessati dovranno profilarsi e abilitarsi ai servizi online mediante apposita richiesta alla sede Inail competente per territorio.

Per quanto riguarda invece la malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 t.u. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.

Denuncia di infortunio obbligatoria

Il datore di lavoro avrà comunque l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio all’INAIL entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia, con la procedura e così come previsto dalla vecchia normativa.

Nella denuncia di infortunio devono essere riportati obbligatoriamente i dati relativi al numero identificativo e la data rilascio del certificato medico. La predetta certificazione medica è disponibile sul portale Inail, attraverso la funzione “Ricerca certificati medici” presente all’interno del relativo servizio online (denuncia di infortunio/MP/SA).

In capo all’INAIL rimane l’obbligo di trasmettere all’autorità di pubblica sicurezza le informazioni relative alle denunce di infortunio con prognosi superiore a trenta giorni o a cui è conseguito un infortunio mortale.

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Circolari