Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Con la legge di stabilità 2015 il Governo, al fine di incentivare la natalità e contribuire al sostentamento dei nuovi nati, ha istituito il cosiddetto Bonus Bebè 2015.

Il testo di riferimento è il comma 125 e succ., articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 che ha introdotto per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.

L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari lungosoggiornanti.

Altra condizione per poter richiedere il bonus bebè riguarda la condizione economica del nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno. Il valore massimo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non deve superare i 25.000 euro annui.

Nel caso in cui il nucleo familiare sia in condizioni economiche molto svantaggiate vi sarà un ulteriore bonus, infatti come prevede la norma qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno è raddoppiato, ovvero pari a 160 euro mensili.

La domanda per poter accedere al bonus bebè 2015 dovrà essere inoltrata all’INPS, che è anche il soggetto che provvederà al pagamento degli assegni mensili. Siamo comunque in attesa di una circolare dell’INPS, che dovrà arrivare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità, quindi entro i primi giorni di febbraio, per conoscere le modalità di richiesta e i moduli da compilare per fare richiesta del bonus.



Fonte: http://www.lavoroediritti.com/

Argomento: 
Attualità e Politica