Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il TAR del Lazio, infatti, ha annullato la Circolare Ministeriale 2/2014 adottata dalla Funzione Pubblica sulle assenze per visite specialistiche e ha affermato che l’Amministrazione non può emanare una circolare ministeriale per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto.

giudici amministrativi hanno rilevato la differenza delle finalità che la norma contrattuale attribuisce ai permessi per motivi personali (limitati a pochi giorni) e alle assenze per malattia, nelle quali rientrano le visite specialistiche, le terapie e gli accertamenti diagnostici. 

La circolare ministeriale, affermano i giudici amministrativi “è illegittima” in quanto la materia “trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti”.

Ricordiamo che sulla questione delle assenze per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici è intervenuta, come noto, prima una recente legge (comma 5-ter dell’art. 55-septies del Dlgs 165/01 introdotto dall'art. 16, comma 9, legge 111 del 2011) e successivamente il Dipartimento della funzione Pubblica con la circolare 2 del 17 febbraio 2014.
Successivamente (a metà settembre 2014) il Dipartimento della Funzione Pubblica trasmette all’Aran un atto d’indirizzo in base al quale convocare i sindacati  di tutto il pubblico impiego al fine di pervenire ad un accordo quadro valido per tutti i comparti pubblici su tutta la materia. Lo scopo dell’iniziativa presa dalla Funzione Pubblica è evidente: definire  una norma comune in tutto il pubblico impiego sulla complessa materia delle assenze (permessi retribuiti, permessi orario, gravi patologie, congedi orario per maternità, diritto allo studio anche al personale precario), superare l’empasse in cui si è ora su questa delicata materia a causa di improvvidi interventi unilaterali (legge prima e circolare della stessa Funzione Pubblica poi) e superare il numeroso contenzioso che nel frattempo si è generato, visto che sono in ballo diritti fondamentali quale quello alla prevenzione della salute.
Tale trattativa è tutt’ora in corso).

Dall’atto d’indirizzo, intanto, si evince un punto importante viene affermato da parte dello stesso Dipartimento della Funzione Pubblica: i permessi retribuiti che la legge ha previsto per l’effettuazione di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici dovranno essere “computati (nell’accordo quadro da stipulare) nel limite massimo di comporto della malattia”. Dunque, a parere dello stesso ministero della Funzione Pubblica, è evidente che si tratta comunque di permessi dovuti, che gli stessi non possono rientrare nei limiti quantitativi dei permessi previsti dai singoli contratti di comparto per “motivi personali” (3 soli giorni l’anno per gli Ata e 3 + 6 di ferie per i docenti nella scuola, art. 15 c. 2 del CCNL/07), né nei limiti dei permessi brevi (art. 16 del CCNL/07) perché si tratta di “permessi aggiuntivi” a cui si ha comunque diritto (“permesso giustificato” come afferma la stessa legge) e rientranti nel limite di comporto massimo della malattia.
È la tesi che sin da subito la FLC ha sostenuto.

Ora è arrivata anche la sentenza del TAR.

 

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