Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Dal 1° gennaio 2016, per effetto della Legge di Stabilità 2016, sarà istituito in via sperimentale un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, e la cui dotazione, sarà pari a 250 mila euro per il 2016, e a 500 mila euro per il 2017.

Pertanto, dal 1° gennaio il coniuge che si troverà in stato di bisogno e non avrà ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge, in altre parole, se l’ex coniuge non paga l’assegno di mantenimento, potrà richiedere al Tribunale competente in base alla residenza, di farsi anticipare anche tutta la somma dell’assegno medesimo direttamente dallo Stato.

Vediamo quindi cos’è e come funziona il Fondo per i coniugi in stato di bisogno che non ricevono dall’ex coniuge l’assegno di mantenimento, come e dove e a chi rivolgersi per richiedere l’anticipazione delle somme spettanti ma non pagate.

 

Fondo statale per il coniuge in stato di bisogno Legge di Stabilità 2016:

Nella nuova Legge di Stabilità 2016, è stato approvato in via definitiva ma sperimentale per l’anno 2016 e 2017, l’istituzione di un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Il nuovo comma 226-ter prevede infatti che:

il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l'anticipazione di una somma fino all'entità dell'assegno medesimo.

Qualora il tribunale accolga la richiesta, la domanda verrà inviata al Ministero della giustizia che disporrà il pagamento in anticipo delle somme non corrisposte, garantendo così il sostegno economico del coniuge in difficoltà. Successivamente, lo stesso Ministero, procederà a rivendicare quanto anticipato al coniuge bisognoso, con il cd. diritto di rivalsa, fermo restando, ovviamente, le ulteriori conseguenze penali e civili che, il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento comporta per chi non ottempera ai propri obblighi.

 

Anticipo assegno mantenimento coniuge 2016 cos’è?

L'Anticipo assegno di mantenimento 2016, è la nuova misura sperimentale inserita nella nuova legge di Stabilità che prevede l'istituzione di un Fondo Statale per il coniuge bisognoso che non riceve l'assegno da parte dell'ex coniuge. 

Dal 1° gennaio 2016, pertanto, se l'ex coniuge non provvede a corrispondere l'assegno al coniuge bisognoso, quest'ultimo può rivolgersi al Tribunale e richiedere l'anticipo delle suddette somme.

Ciò significa quindi, che sarà lo stesso Stato Italiano a pagare l'assegno di mantenimento, anticipando le somme non versate dall'ex coniuge, e a sostenere il coniuge bisognoso, e poi a rivalersi su chi ha omesso l'adempimento.

Il Governo così, ha cercato di dare una risposta al sempre e più continuo stato di emergenza ed esigenza, in cui versano molte persone a causa della mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento sia per effetto della crisi economica, che per la perdita del lavoro o di altre criticità ma aggiungiamo noi, anche dal fatto che in Italia difficilmente, gli ex coniugi che non versano le somme per ripicca o per altri futili motivi, vengono poi effettivamente condannati.

 

Come funziona il Fondo statale coniuge bisognoso?

Innanzitutto diciamo che, il nuovo Fondo statale per il coniuge bisognoso, le modalità per accedere al Fondo e la domanda per richiedere l'anticipo delle somme dell'assegno di mantenimento non pagato dal coniuge, devono ancora entrare in vigore. Il decreto attuativo deve infatti essere emanato dal Ministero della Giustizia di concerto con il MEF, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016.

Nel frattempo che la legge faccia il suo corso, vediamo Come funziona fondo coniuge bisognoso? Secondo la norma appena approvata, il coniuge separato titolare di un assegno di mantenimento disposto dal Giudice, che non viene però pagato dall'ex, qualora si trovi in una situazione di bisogno e non riesca a mantenere in modo adeguato i figli minorenni o maggiorenni disabili, può rivolgersi al Tribunale competente in base alla sua residenza, e richiedere previa apposita domanda, che lo Stato attraverso il Fondo di solidarietà, anticipi in tutto o in parte, le somme dovute e non versate dal coniuge.

Il Tribunale, entro 30 giorni, dalla domanda di anticipo delle somme per l'assegno di mantenimento non pagato, può oprate per due soluzioni:

1) respingere la richiesta con un provvedimento non impugnabile, o

2) accogliere la domanda, in quanto sono stati rispettati tutti i requisiti e le condizioni di accesso al Fondo. La domanda accettata, viene poi trasmessa al ministero della Giustizia, che determina il modo in cui verranno erogati gli importi spettanti.

Una volta corrisposte le somme al coniuge bisognoso, lo Stato, si rivarrà sul coniuge moroso.

 

Assegno di mantenimento pagato dallo Stato a chi spetta? Da quando e come?

A chi spetta l'assegno di mantenimento pagato dallo Stato? Requisiti: In attesa che i decreti attuativi vengano emanati, possiamo solo dire che sulla base di come è stata formulata la norma, i coniugi che possono accedere al nuovo Fondo sono solo:

Coniugi separati con figli minori o maggiorenni con handicap. Per cui al momento, sono esclusi i coniugi separati senza figli o con figli maggiorenni non disabili, per cui non sono tutelati i figli maggiorenni non economicamente indipendenti, inoltre, sono esclusi i coniugi divorziati o ex conviventi.
Coniugi in stato di bisogno: ossia, dimostrare non avere un reddito anche piccolo, e di non poter mantenere casa, cibo, medicine per se e per i figli. 

Lo stato di bisogno, pertanto, si configura come la mancanza o insufficienza di mezzi atti ad assolvere le necessità primarie della vita, quindi non è solo la mancanza di quanto necessario per alimentarsi, ma anche del necessario per vestirsi, per l'abitazione etc. 

 

Da quando è possibile fare domanda? La domanda per accedere al nuovo fondo di solidarietà per il coniuge bisognoso, e per far sì che in caso di mancato versamento dell'assegno di mantenimento da parte dell'ex coniuge, le somme spettanti vengano pagate, anticipatamente, dallo Stato, occorre attendere l'emanazione del decreto attuativo, che dovrebbe arrivare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge di Stabilità 2016.

Come si presenta la richiesta? In attesa dell'emanazione dei decreti attuativi, possiamo solo dire, per il momento, che la domanda anticipo assegno di mantenimento coniuge non pagato, va presentata al Tribunale competente in base alla residenza del richiedente, allegando presumibilmente i seguenti documenti:

Provvedimento, anche provvisorio, con cui il Giudice ha fissato l’assegno di mantenimento del coniuge e quello dei figli;
Documentazione attestante il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento;
Documentazione per dimostrare lo stato di bisogno e l'impossibilità di mantenere in modo adeguato i figli.


FONTE - http://www.guidafisco.it/anticipo-assegno-mantenimento-coniuge-bisognoso...

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