Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La Quarta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza del 29 settembre 2017 ha affermato che "nel procedimento di accertamento dell'idoneità sufficiente, rispetto ai profili sanitari occorrenti per il mantenimento del militare in servizio, il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell'esistenza di uno stato patologico globale e permanente, ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d'un servizio, spesso di particolare gravosità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 23 giugno 2017, n. 3071).

Ed in effetti, patologie psichiche, anche di natura transitoria, possono ragionevolmente incidere sull'espletamento degli specifici e delicati compiti dell’Arma dei Carabinieri.

Infine, come correttamente rilevato dal T.a.r., l’indagine del giudice amministrativo in ordine ai giudizi sanitari va comunque limitata alla verifica della sussistenza dei presupposti assunti ad oggetto della valutazione, della logicità di questi ultimi e delle congruenze che ne sono scaturite (cfr. T.a.r. per il Lazio, Roma, sez. I bis, 16 giugno 2014, n. 6327 e Cons. Stato, sez. IV, 10 maggio 2002, n. 1813). 

Nel caso di specie, i provvedimenti impugnati non appaiono censurabili, in relazione alla riscontrata non idoneità, in quanto la valutazione medica, così come emerge dagli atti depositati, è intervenuta secondo le regole previste e nell’esercizio di un’ampia discrezionalità tecnica. Inoltre, lo stesso giudizio non può essere smentito da altre valutazioni operate in altre sedi ed in momenti diversi e risulta essere stato effettuato all’esito di approfonditi accertamenti (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2014, n. 3548)."

fONTE: GAZZETTA AMMINISTRATIVA