Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Emanato  il Decreto del Ministero della Difesa che individua le risorse per il pagamento degli assegni sostitutivi per i grandi invalidi di guerra e del servizio nel 2021. E' stato pubblicato,  in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Difesa del 12.5.2021 con il quale, come ogni anno, individua i beneficiari e le risorse disponibili per il pagamento degli assegni sostitutivi dell'accompagnatore militare per i grandi invalidi di guerra e del servizio.

La normativa prevede che i titolari di pensione di guerra o del servizio affetti da alcune tipologie di invalidità abbiano diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile; nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori (volontari del servizio civile ed obiettori di coscienza), agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile, pari a 900 euro al mese per 12 mensilità (esente da imposte). Per le invalidità meno gravi l'assegno viene ridotto della metà.

Ebbene il Ministero comunica che alla data del 15 febbraio 2021, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata al decreto del Testo unico in materia di pensioni di guerra (DPR 915/1978) aventi titolo all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore militare e' di 234 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 2.527.200.

Criterio di assegnazione

Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita' relative all'anno 2021, pari ad euro 4.904.981, sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle predette infermita' e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarlo;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio dell'economia e delle finanze. 

Gli assegni sostitutivi, nella misura mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2021.

Le domande

Il Ministero informa che le domande prodotte nell'anno 2013 e successivi, continuano a produrre i loro effetti ai fini della liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2021, in considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e dell'integrazione delle risorse finanziarie di cui alla legge n. 288 del 2002, disposta dal decreto-legge n. 192 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e prorogata, fino al 2019, dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Coloro che non hanno presentato domanda per la liquidazione dell'assegno sostitutivo per l'anno 2013 ne' successivamente e intendono richiedere l'assegno medesimo per l'anno 2021, possono presentarla, redatta secondo il modello allegato al decreto, entro il 31 dicembre 2021 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente. La domanda può essere inviata tramite raccomandata o posta elettronica. Le domande prodotte per l'anno 2013 e successivi, nonche' quelle prodotte per la prima volta nel 2021 da coloro che non avevano richiesto l'assegno per gli anni precedenti, continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno 2022, salvo monitoraggio da compiersi con decreto entro il 30 aprile 2022 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n. 288 del 2002.

Fino al 31 dicembre 2021, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del servizio civile nazionale - Ufficio per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso. Il Ministero informa, infine, che il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curera' il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316 e 1319. (pensioni oggi).