Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Lo scorso 8 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad un interpello avanzato dal Fondo di Previdenza del M.E.F. n. 425/2023 (in allegato n. 1), ha stabilito che l’indennità di buonuscita erogata agli iscritti del citato Fondo di Previdenza “al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata.

Lo scorso 8 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad un interpello avanzato dal Fondo di Previdenza del M.E.F. n. 425/2023 (clicca e preleva la Risposta n. 425_2023), ha stabilito che l’indennità di buonuscita erogata agli iscritti del citato Fondo di Previdenza “al momento della cessazione dal servizio debba essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, e sia imponibile, ai sensi dell’articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l’ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza tener conto dell’ulteriore riduzione prevista dall’ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.”.

Con questa pronuncia, l’Agenzia delle Entrate ha cambiato la posizione in precedenza espressa con la risposta all’interpello 954383/2008 (prot. n.131413 del 18 settembre 2008) adeguandosi alla giurisprudenza prevalente. Secondo questa nuova interpretazione, l’indennità di buonuscita erogata dal Fondo di Previdenza del M.E.F. è da ritenere come “indennità equipollente” di cui all’articolo 19 comma 2bis del T.U.I.R. e non più come “altre indennità” di cui al comma 2 dello stesso T.U.I.R..

Sulla base di quanto sopra esposto, il SILF ha scritto a Fondo di Previdenza e F.A.F. chiedendo di considerare quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello in oggetto, con riferimento al premio aggiuntivo ex art. 4 della legge 1326/1961 erogato dal Fondo di Previdenza ed all’indennità di buonuscita erogata dal Fondo Assistenza Finanzieri e, quindi, decurtare i suddetti premi dell’importo di 309,87 euro per ogni anno considerato nel calcolo, prima di applicare l’aliquota IRPEF prevista dall’INPS per il TFS.

SILF Nazionale

Argomento: 
Guardia di Finanza