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Lo studio legale del SIAM (Sindacato aeronautica militare), coordinato dall’avvocato Emanuela Mazzola, ha fatto un’analisi approfondita della sentenza dalla quale si evince inequivocabilmente l’illegittimità dell’obbligo vaccinale per i militari a sottoporsi a profilassi vaccinale imposte dall’amministrazione e chiarisce anche gli aspetti riguardanti il vaccino contro SARS-COV-2.

La recente sentenza della Corte Costituzionale n. 25 del 20 febbraio 2023 chiarisce ogni dubbio: l’Amministrazione non ha alcun potere di stabilire obblighi di vaccinazione per i militari in assenza di una disposizione normativa.

La Consulta ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 206 bis, comma 1, del D.Lgs n. 66 del 15 marzo 2010 (COM), introdotto dal D.lgs 91/2016, nella parte in cui autorizza la sanità militare a prevedere obblighi di sottoposizione del personale militare a specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano preventivamente individuate in via legislativa, obblighi in violazione del quali possono scattare conseguenze pregiudizievoli in termini penali e disciplinari.

Lo studio legale del SIAM, coordinato dall’avvocato Emanuela Mazzola, ha fatto un’analisi approfondita della sentenza dalla quale si evince inequivocabilmente l’illegittimità dell’obbligo vaccinale per i militari a sottoporsi a profilassi vaccinale imposte dall’amministrazione e chiarisce anche gli aspetti riguardanti il vaccino contro SARS-COV-2.
Leggi tutta l’analisi qui (Parere dell' Avv. Emanuela Mazzola)

Di seguito riportiamo alcuni stralci dell’analisi del consulente legale del SIAM.

"La norma di legge, per essere legittima costituzionalmente, deve predeterminare i vaccini che possono essere imposti al militare, come pure le patologie che si intende contrastare. L’art. 206 – bis è illegittimo costituzionalmente ai sensi dell’art. 32 Cost. non adempiendo all’obbligo di determinatezza. “L'esigenza costituzionale di "determinazione" del trattamento deve essere soddisfatta dalla fonte primaria, quanto meno nella forma dell'elenco dei vaccini cui il militare può essere obbligatoriamente sottoposto, ai fini sopra indicati.”

Quindi, continua nell’analisi l’avvocato Mazzola, “a fronte dell’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 206 bis D.Lgs 66/2010, nelle more dell’intervento del legislatore, sul militare non incombe alcun obbligo vaccinale e a fronte di una specifica previsione e richiesta da parte dell’Amministrazione di seguire una determinata profilassi vaccinale, il militare può rifiutarsi, senza alcuna conseguenza, se non quella dell’essere escluso dalla partecipazione alla missione.”

La norma oggetto di abrogazione da parte della Corte era già stata criticata in passato durante un’audizione in Commissione Difesa dagli attuali fondatori del SIAM, che sostanzialmente avvisavano il legislatore del pericolo della possibile illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale “generico” che si stava andando ad introdurre nel Codice dell’Ordinamento Militare. Finalmente, dopo alcuni anni, la Corte Costituzionale dichiara illegittimo quell’articolo ponendo fine all’intricata questione sull’obbligo vaccinale per i militari.

Il SIAM informa tutto il personale aeronautico che non vi è più obbligo vaccinale sia per missioni estere che contro SARS COV 2 e che l’amministrazione non può obbligare in alcun modo questo tipo di somministrazione se non quelle previste da apposita norma (in riferimento a Paesi dove invece è previsto per tutti i cittadini l’obbligo di una determinata profilassi vaccinale).
Ma la cosa più importante è che l’amministrazione non può prendere nessun provvedimento disciplinare avverso un rifiuto del personale a sottoporsi a profilassi vaccinale, e tanto meno può avviare e dare la stura a procedimenti penali.

Il SIAM chiede formalmente un intervento urgente del Ministro della Difesa al fine di emanare precise disposizioni per garantire una corretta e capillare informazione circa l’assenza di qualsiasi obbligo di vaccinazione, dell’assenza di conseguenze pregiudizievoli nei casi di rifiuto del militare di sottoporsi a profilassi vaccinale, oltre che delle conseguenze possibili nei casi di adesione volontaria alla medesima, in costanza della quale comunque l’Amministrazione – nell’ottenere il consenso informato del militare – dovrà nello stesso atto dimostrare l’acquisita consapevolezza in capo al militare di potersi sottrarre alla vaccinazione senza alcuna conseguenza pregiudizievole.

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Sentenze