Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Tutto il personale in servizio attivo potrà dimostrare l’idoneità psicofisica mediante un attestato di servizio rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, senza oneri per gli interessati che, in questo modo, non sono più tenuti al pagamento della certificazione medica.

 

 

È stato modificato il decreto del ministro della Salute 28 aprile 1998 concernente “Requisiti psicofisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d’armi per uso difesa personali”.

La modifica consente a tutto il personale in servizio attivo di dimostrare l’idoneità psicofisica mediante un attestato di servizio rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza, senza oneri per gli interessati che, in questo modo, non sono più tenuti al pagamento della certificazione medica.

Al decreto del ministero della Salute 28 aprile 1998, dopo l’articolo 4 è aggiunto il 4 bis: “Il possesso dei requisiti psicofisici di cui agli articoli 1 e 2 si presume in capo agli appartenenti alle Forze di polizia, di cui all’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che risultino idonei al servizio attivo di polizia o al servizio militare incondizionato sulla base di un’apposita attestazione di servizio rilasciata dall’amministrazione di appartenenza da cui risulti, tra l’altro, che non è in atto alcun provvedimento di ritiro, anche temporaneo, dell’arma in dotazione individuale”.

Il decreto è stato firmato dal ministro Beatrice Lorenzin il 5 aprile ed è in corso la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

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