Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Fornite le indicazioni operative sulla nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite dall’INPS, disciplinata dall’art. 150 del D.L. n. 34/2020. In particolare è stato specificato che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

Inoltre, il sostituto d’imposta quale soggetto erogatore, ha la possibilità di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.

È quanto chiarito dall’INPS, con la Circolare n. 174 del 22 novembre 2021. 

Restituzione somme indebitamente percepite dall’INPS: modalità di restituzione

L’art. 150 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, disciplinante le modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto, ha introdotto nell’art- 10 del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il co. 2-bis, ai sensi del quale le somme restituite al soggetto erogatore, “se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili”.

La disposizione in esame ha, inoltre, previsto in favore del sostituto d’imposta, quale soggetto erogatore, la possibilità di usufruire, in luogo del rimborso, di un credito di imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile in compensazione senza i limiti di cui all’art- 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Quindi, fermo restando il diritto del contribuente, nel rapporto diretto con il Fisco, di dedurre dal reddito complessivo gli oneri per somme restituite su cui non sia stata applicata la ritenuta alla fonte, qualora l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, abbia titolo a ripetere somme indebitamente erogate, assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, si attiene alle seguenti modalità operative:

  • le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;

  • al sostituto di imposta spetta un credito d’imposta pari al 30% delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs n. 241/1997.

Determinazione e computo delle somme

La disposizione in argomento prevede genericamente che le somme “sono restituite al netto della ritenuta subita”, senza specificare le modalità di determinazione dell’importo netto oggetto di restituzione.

Per quanto concerne la determinazione della somma netta da restituire, con particolare riferimento ai casi in cui l’indebito sia relativo a una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, trova applicazione il criterio di proporzionalità. Secondo tale meccanismo, il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Quindi, il sostituto è tenuto a sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Dovranno dunque essere applicate le seguenti procedure di calcolo:

  • individuazione delle somme nette oggetto di recupero per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali;

  • all’interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell’indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, occorre tener conto della complessiva posizione del soggetto, cioè considerare gli importi complessivamente erogati dall’Istituto al medesimo soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione del cui indebito si tratta;

  • ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile è necessario computare tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d’imposta cui si riferisce l’indebito.

Ripetizione degli indebiti INPS, credito d’imposta

Stabilendo la restituzione al netto, si ritiene che la norma abbia configurato il credito d’imposta nei confronti del Fisco come diritto autonomo e distinto dal credito nei confronti del percipiente. Pertanto, l’accertamento amministrativo dell’indebito è il momento rilevante per la costituzione:

  • da un lato, del diritto alla ripetizione nei confronti del soggetto interessato;

  • dall’altro, del diritto al credito di imposta verso l’Erario, a prescindere dall’effettiva restituzione delle somme da parte del debitore che, si ripete, può anche non avvenire. Si ritiene, infatti, che quest’ultima circostanza non debba pregiudicare il recupero delle somme indebitamente versate all’Erario.

L’Istituto, quindi, si avvarrà del credito di imposta in esito all’accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione.

Il credito, recuperato periodicamente in sede di versamenti F24 nei termini previsti dalla normativa, viene rendicontato nel modello 770 – Quadro SX – Rigo SX1 – colonna 5; le somme nette accertate sono certificate negli appositi punti previsti della Certificazione Unica ordinaria (punto 475 per i redditi da lavoro dipendente e punto 22 per quelli da lavoro autonomo, a uso esclusivo dell’Agenzia delle Entrate), in quanto non costituenti oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente. (https://www.lavoroediritti.com/)

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap