Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che nell’anno 2000 (art. 51, comma 3 della legge n. 388/2000) intervenne in via retroattiva, escludendo la proroga al 31 dicembre 1993 del termine utile per la maturazione dell’anzianità di servizio al fine di poter ottenere la maggiorazione della R.I.A. (Retribuzione Individuale di Anzianità introdotta dall’art. 47 del DPR 8 maggio 1987, n.266).La legge del 2000 censurata dalla Corte ne interpretava una precedente del 1992, escludendo per il periodo dal 1991 al 1993 l’operatività dell’anzianità di servizio utile per il conseguimento di determinati benefici nella RIA di alcune categorie di pubblici dipendenti; operatività riconosciuta viceversa da una uniforme giurisprudenza e inoltre oggetto di molteplici giudizi ancora in corso. La Corte esclude anzitutto che si tratti di una norma autenticamente interpretativa della legge del 1992, in quanto innova rispetto ai possibili significati di quest’ultima, interpretata secondo i canoni di legge. Essendo pertanto una legge retroattiva, deve rispettare i criteri di razionalità e proporzionalità da tempo indicati dalla giurisprudenza. Non solo, ma, in ragione del coinvolgimento di principi di civiltà, il controllo di costituzionalità deve farsi più intenso quando si tratti di una norma retroattiva che condiziona l’esito di giudizi in corso, specie se vi sia parte la pubblica amministrazione. Indicando i criteri per stabilire se l’intervento legislativo sia preordinato a condizionare giudizi in corso, la Corte ne rileva la piena ricorrenza nel caso della norma censurata, che dichiara pertanto incostituzionale – in riferimento agli artt. 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma Cost, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU -, ribadendo, con la Corte EDU, che solo imperative esigenze di interesse generale, qui del tutto assenti e comunque da valutare “col massimo grado di circospezione”, possono consentire un’interferenza del legislatore sui giudizi in corso.

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Alcuni sindacati diPolizia  ha  sottoposto l’analisi della sentenza ai propri studi legali, al fine di  approfondire i termini giuridici del diritto e il perimetro applicativo dei benefici economici riconosciuti dalla Corte Costituzionale agli appartenenti del  comparto in servizio e in pensione.

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