Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

INPS ha emanato la Circolare 171 del 18 dicembre 2014 con la quale fornisce le prime istruzioni relative al nuovo ISEE 2015, che entrerà in vigore il prossimo 1° gennaio a seguito della riforma dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente apportata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 15.

La Circolare inizia dalla lettura degli art. 1 e 2 del DPCM 159/2014, rispetto alla normativa valida fino alla riforma non cambiano né la definizione né il metodo di calcolo dell’ISEE quale rapporto tra l’ISE (indicatore della situazione economica) e la scala di equivalenza. Non cambia neanche la nozione dell’ISE, che rimane il valore dato dalla somma dei redditi e da una quota (il 20%) dei patrimoni mobiliari ed immobiliari di tutti i componenti il nucleo familiare. Inoltre l’ISEE continuerà ad essere il metro di valutazione per i contribuenti per poter accedere a determinate prestazioni sociali non destinate a tutti.

Con la riforma però non esisterà più un solo ISEE valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori, calcolati in funzione della specificità delle situazioni.

Gli ISEE previsti dalla riforma sono i seguenti:

  • ISEE standard o ordinario: valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
  • ISEE Università: per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario;
  • ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti;
  • ISEE Sociosanitario-Residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali;
  • ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi;
  • ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, ad esempio a seguito di risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa, si potrà aggiornare l’ISEE senza aspettare periodi più lunghi come da precedente normativa.

La Circolare passa quindi ad analizzare gli art. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2014, ovvero la definizione del nucleo familiare, l’indicatore della situazione reddituale e l’indicatore della situazione patrimoniale.

Dopo aver analizzato nello specifico i vari tipi di ISEE, diversificato in base alle varie prestazioni come nell’elenco su indicato, la Circolare passa all’analisi dell’articolo 10 della riforma, ovvero la dichiarazione sostitutiva unica (DSU), e poi quindi si sofferma sui controlli, i CAF e il disciplinare tecnico (art. 11 e 12).

Si conclude infine con l’assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori e l’assegno di maternità concessi dai Comuni. Revisione soglie (art. 13), il D.P.C.M. in esame prevede infatti una revisione delle soglie dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e dell’assegno di maternità, prestazioni erogate dall’INPS ma concesse dai Comuni che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, si riferiscono all’ISEE e non più all’ISE.

 


Fonte: http://www.lavoroediritti.com

 

Argomento: 
Circolari