Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Nella base di calcolo del cd. moltiplicatore entrano anche il beneficio figurativo dei cd. sei scatti e le competenze accessorie effettivamente percepite nel corso degli ultimi 360 giorni di lavoro.

Nelle scorse settimane l'Inps ha fornito ulteriori istruzioni relative al calcolo del cd. moltiplicatore della base pensionabile di cui all'art. 3, co. 7 del decreto legislativo n. 165 del 1997. L'occasione per i chiarimenti è stata la riforma delle Carriere del personale militare avvenuta con il Dlgs 94/2017 che ha esteso il beneficio anche nei confronti del personale delle forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) in alternativa al collocamento in ausiliaria previa specifica domanda da parte dell'interessato.

La disposizione sopra richiamata, come noto, prevede che, nei confronti del personale escluso dall'istituto dell'ausiliaria (Forze di Polizia ad ordinamento civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco) che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ordinamentale previsto dall'ordinamento di appartenenza, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 (cinque) volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione (33%). Per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e G.d.F.) e - a seguito del sopra citato intervento di cui al Dlgs 94/2017 - per il personale delle Forze Armate il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria (previa opzione da parte dell'interessato). Per il personale militare, inoltre, l'incremento opera anche nel caso in cui al raggiungimento dei limiti di età non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in ausiliaria. L'incremento consente di agganciare una pensione molto più succulenta rispetto alle normali regole di pensionamento.

Base pensionabile maggiorata

In un primo tempo l'Istituto aveva incluso nella base imponibile la retribuzione contributiva percepita alla cessazione annualizzata, cioè comprensiva delle sole voci retributive corrisposte con carattere di fissità e continuità in godimento al momento della cessazione dal servizio (es. stipendio tabellare, assegno funzionale, indennità pensionabile, eccetera) calcolate con riferimento all'ultimo anno di lavoro. In tale sede erano state escluse le retribuzioni accessorie (es. straordinari, premi, incentivi, indennità di trascinamento, missioni all'estero eccetera) non percepite al momento della cessazione ed il beneficio figurativo dei sei scatti.

La Nota Inps del 10.4.2018 muta parzialmente questi criteri con l'obiettivo di rendere la base di calcolo del moltiplicatore più aderente alla base imponibile contributiva di cui alla legge 335/1995 che, come noto, tiene conto anche della retribuzione accessoria e dell'aumento figurativo dei sei scatti. Nello specifico l'Inps precisa che la base imponibile su cui calcolare la maggiorazione di cui all'art. 3 comma 7 del D. Lgs. n. 165/97 deve essere comprensiva della 13° mensilità, dei sei scatti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 165/1997 (aumento figurativo del 15% della voce stipendiale) e delle competenze accessorie (effettivamente percepite nell'anno) per la parte eccedente il 18%; qualora non vi sia eccedenza o non vi sia trattamento accessorio, la base imponibile deve comunque tener conto della parte della retribuzione maggiorabile del 18% (ai sensi della legge 177/1976). Si tratta della cd. base imponibile mediata nel senso che tiene conto degli stipendi percepiti su un lasso temporale più ampio.

A seguito del chiarimento il moltiplicatore risulterà più favorevole per il personale perché potranno essere prese in considerazione le retribuzioni accessorie complessivamente percepite nell'ultimo anno prima del pensionamento (se superiori al 18% della maggiorazione prevista dalla legge 177/76) nonché dell'incremento figurativo dei sei scatti (ove spettante). In definitiva la base di calcolo del moltiplicatore sarà equivalente a quella sulla quale sono stati pagati i contributi negli ultimi 360 giorni antecedenti al servizio, similmente a quanto avviene per il calcolo per l'onere di riscatto con il metodo dell'aliquota percentuale.

 

Fonte: https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/come-funziona-il-moltipli...

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