Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il “doppio lavoro” – ossia la situazione del pubblico dipendente che svolge anche una seconda attività lavorativa, solitamente di carattere privato – è considerato spesso come qualcosa di illecito, per non dire fraudolento. Ma in realtà non è così. O almeno non sempre.Il dovere di esclusività

I dipendenti pubblici non possono esercitare attività di carattere commerciale o industriale o professionale né possono assumere impieghi presso datori di lavoro privati o cariche in società aventi scopo di lucro, tranne quando la nomina sia di competenza dello Stato e il ministro competente abbia dato l’autorizzazione .

Essi inoltre non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o autorizzati dall’amministrazione di appartenenza .

Tale autorizzazione viene rilasciata o negata sulla base di criteri e parametri oggettivi, fissati dalle singole amministrazioni e volti a evitare che i dipendenti pubblici

  • esercitino attività vietate agli stessi dalla legge

  • riducano l’impegno e l’efficienza nel lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione proprio a causa del tempo e delle energie dedicati al secondo lavoro

  • si pongano in una condizione di conflitto di interesse rispetto all’impiego presso la pubblica amministrazione, soprattutto quando tale conflitto possa pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni pubbliche esercitate.

Bisogna dunque distinguere tra

  • incompatibilità assoluta (riferita alle attività di carattere commerciale, industriale o professionale), la quale trova applicazione per i dipendenti pubblici con contratto a tempo pieno o part-time superiore al 50%

  • incompatibilità relativa (riferita a incarichi retribuiti privi del carattere della stabilità e il cui esercizio da parte del dipendente pubblico è subordinato all’autorizzazione da parte dell’autorità competente).

Sono invece ammessi – dunque l’esercizio delle relative attività non richiede autorizzazione da parte dell’ente pubblico di appartenenza – i compensi derivanti:

  • dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, ecc.

  • dallo sfruttamento economico da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali

  • dalla partecipazione a convegni e seminari

  • da incarichi relativamente ai quali è previsto il semplice rimborso delle spese documentate

  • da incarichi per il cui svolgimento il dipendente è posto in aspettativa, in comando o fuori ruolo

  • da incarichi assegnati da organizzazioni sindacali a dipendenti che siano, presso le stesse, distaccati o in aspettativa non retribuita

  • da attività di formazione rivolta ai dipendenti pubblici oppure di docenza e di ricerca scientifica.

Ad alcune categorie di dipendenti pubblici non si applicano i divieti e i limiti all’esercizio di un secondo lavoro esaminati finora. In particolare, possono svolgere attività libero professionale

  • i docenti della scuola, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, competenti a verificare la compatibilità della seconda attività con l’orario di insegnamento e di servizio

  • i docenti universitari a tempo determinato

  • il personale sanitario, sia in regime intramoenia (cioè all’interno della struttura sanitaria pubblica) e sia extramoenia (all’esterno)

  • i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro part-time non superiore al 50% anche se a tempo indeterminato.

Questi soggetti, dunque, possono aprire partita Iva, sempre a condizione che la relativa attività privata non sia incompatibile o non determini un conflitto di interessi rispetto all’impiego pubblico

Sanzioni

Se il dipendente pubblico svolge una delle attività rientranti nell’ambito della incompatibilità assoluta, il dirigente preposto gli trasmetterà una diffida a porre fine a tale incompatibilità. Se entro 15 giorni il dipendente non adempie alla diffida, potrà essere licenziato per giusta causa.

Peraltro, nel caso in cui egli dovesse rimuovere la causa di incompatibilità ciò non impedirebbe un eventuale, successivo procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Invece, se l’impiegato pubblico esercita un’attività assoggettata a incompatibilità relativa in assenza della prescritta autorizzazione, il compenso che gli spetterebbe per le prestazioni svolte andrà versato – da parte del committente privato o dello stesso pubblico dipendente – al bilancio dell’amministrazione di appartenenza.

Fonte: La legge per tutti

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