Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

L’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni), in risposta ad un quesito posto da parte di una amministrazione rappresentata, fornisce l’Orientamento applicativo RAL1790 sul calcolo delle ferie per il part-time nella Pubblica Amministrazione.

Questo il quesito: “Quanti giorni di ferie all’anno spettano al personale assunto per la prima volta a tempo determinato e a tempo parziale a 26 ore settimanali nel caso del tempo parziale orizzontale, verticale o misto? I 3 giorni di permesso per motivi personali dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 spettano proporzionati all’orario di lavoro?”

Dalla domanda l’ARAN ritene che vengano in considerazione due distinte problematiche:

a. la determinazione del numero dei giorni di ferie spettanti ad un lavoratore assunto con contratto a temine e a tempo parziale (a 26 ore settimanali) nei casi, rispettivamente, di tempo parziale orizzontale, verticale e misto;

b.  definizione del numero dei giorni di permesso per motivi personali, di cui all’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, spettanti al lavoratore titolare di un rapporto di lavoro a tempo parziale, rispettivamente, di tipo orizzontale, verticale e misto.

FERIE

In primis l’ARAN ricorda che nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, in materia di ferie, trova applicazione la disciplina dell’art. 7, comma 10, lett. a) del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale al personale assunto a termine competono solo i giorni di ferie maturati in relazione alla durata del servizio prestato.

Quindi in relazione al calcolo delle ferie fa una distinzione in base alle tre diverse tipologie di tempo parziale contrattualmente previste:

1. Tempo parziale orizzontale

Il dipendente titolare di tale tipologia di rapporto ha diritto al medesimo numero di giorni di ferie (come di festività soppresse) spettanti nell’ambito del rapporto di lavoro a tempo pieno. Il trattamento economico di ciascuna giornata di ferie è comunque commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

2. Tempo parziale verticale

Al dipendente titolare di questa diversa tipologia di rapporto spetta un numero di giorni di ferie (e festività soppresse) proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell’anno, confrontate con le ordinarie giornate d’obbligo previste nel rapporto a tempo pieno.

3. Tempo parziale misto

Nel caso di rapporto a tempo parziale di tipo misto, trovano applicazione entrambe le forme di riproporzionamento previste, sia quella per il tempo parziale verticale che quella per il tipo orizzontale. Ai fini della quantificazione dei giorni di ferie spettanti, pertanto, in considerazione dell’articolazione dell’orario solo su alcuni giorni della settimana rispetto a quelli previsti per  il tempo pieno, troverà applicazione la medesima regola prevista per il tempo parziale verticale.

PERMESSI PER MOTIVI PERSONALI

Le medesime regole sopra richiamate trovano applicazione anche per i tre giorni di permesso retribuito di cui all’art. 19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, ma  si ricorda che al lavoratore a termine non possono essere riconosciuti i permessi retribuiti di cui si tratta, come già evidenziato nell’orientamento applicativo RAL386

Argomento: 
Circolari 2015