Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

L’Agenzia delle Entrate con due recenti circolari ha fornito chiarimenti sia sul bonus mobili giovani coppie sia sul nuovo regime forfettario.

Bonus mobili giovani coppie: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La legge 28 dicembre 2015 n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, oltre a prorogare per l’anno 2016 le misure agevolative dirette a favorire il recupero del patrimonio edilizio nonché quelle previste per l’acquisto di mobili per il relativo arredo, ha introdotto una nuova agevolazione per l’acquisto di mobili da parte di giovani coppie.

Con la circolare n. 7/E del 31 marzo scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti in merito all’utilizzo del bonus.

In primo luogo ha chiarito che il bonus è valido se l’abitazione sia stata acquistata, da entrambi i coniugi o conviventi more uxorio o da uno solo di essi, nel 2015 o nel 2016.

Soggetti beneficiari.

L’Agenzia chiarisce che la detrazione è riservata ai soggetti che possiedono i requisiti di seguito elencati:

a) essere una coppia coniugata o una coppia convivente more uxorio da almeno tre anni.
Per le coppie coniugate, non rilevando il requisito di durata del vincolo matrimoniale, è sufficiente che i soggetti risultino coniugati nell’anno 2016.

b)  non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti la giovane coppia, i 35 anni di età

c)  essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale della giovane coppia.  L’acquisto dell’unità immobiliare si ritiene che possa essere effettuato nell’anno 2016 o che possa essere stato effettuato nell’anno 2015.

 Beni agevolabili

La detrazione compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia ma non anche per le spese per l’acquisto di grandi elettrodomestici.

Ammontare della spesa detraibile

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Per fruire della detrazione non rileva quale dei componenti il nucleo familiare acquisti i mobili, le cui spese possono, pertanto, essere sostenute indifferentemente da parte di entrambi i componenti la giovane coppia o  da uno solo dei componenti la giovane coppia, anche se diverso dal proprietario dell’immobile e anche se ha superato i 35 anni d’età.

Adempimenti

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Professionisti e regime forfettario: la circolare delle Entrate

di Redazione

[regime-forfettario]

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 4 aprile, ha fornito chiarimenti sul regime forfettario introdotto dalla  Legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi da 54 a 89, Stabilità 2015.

Con la circolare l’Agenzia fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del nuovo regime forfetario – anche alla luce delle modifiche apportate con la legge di stabilità per il 2016 – e si chiariscono alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso del primo anno di applicazione del regime agevolato.

Il regime forfetario prevede, come i precedenti regimi di favore per le piccole imprese e i piccoli professionisti, rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Una novità rilevante rispetto al passato, consiste nella possibilità, come per l’originario regime dei minimi, di permanere nel regime di favore senza limiti di tempo, mentre i criteri di accesso o di determinazione del reddito imponibile tengono conto delle caratteristiche del tipo di attività svolta, di cui si dirà più avanti. Ulteriori agevolazioni sono, infine, previste – questa volta “a tempo” – per coloro che intraprendono una nuova attività economica.

Vantaggi

Come già avveniva per il regime dei contribuenti minimi e per il regime fiscale di vantaggio, il comma 58 stabilisce che i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’Iva in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Le fatture emesse non devono, pertanto, recare l’addebito dell’imposta.

Ai sensi del comma 59, i soggetti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972, ossia dalla:

  registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972);
  registrazionedeicorrispettivi(articolo24delmedesimoD.P.R.);
  registrazionedegliacquisti(articolo25delmedesimoD.P.R.);
  tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39 del medesimo D.P.R.), fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
  dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998).

I contribuenti che applicano il regime forfetario (come già i contribuenti che applicavano il regime dei minimi e di vantaggio) restano soggetti agli obblighi di:

  numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
certificazione dei corrispettivi, fatta eccezione-  per espressa previsione contenuta nel comma 59 – per quelle attività esonerate ai sensi dell’articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l’annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall’art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009).
  integrazione delle fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.