Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Novità nella legge finanziaria  per le Vittime dell'amianto:

Grazie, infatti, ad un emendamento a firma dell'On. Serracchiani e dell'On Fornaro, si incrementa la rendita Inail e l'indennizzo una-tantum.

Le misure sono previste come modifica all' ART. 1 COMMA 293 Legge 30 dicembre 2020, n. 178

lettera a) dell'incremento dal 15% al 17 % della prestazione aggiuntiva della rendita INAIL attualmente percepita;

in questo caso gli interessati NON DEVONO fare niente: L'INCREMENTO E' AUTOMATICO

lettera b) dell'incremento dal 10 mila a 15 mila euro dell'indennizzo una-tantum per i malati di mesotelioma di origine ambientale o familiare

in questo caso, dato che l'indennizzo è ad <<istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso.>> e la norma di riferimento è la medesima ( legge 178/2020)

si consiglia di procedere alla richiesta.

Qui di seguito i modelli di istanza estrapolati dal sito INAIL

Fondo vittime amianto – mesotelioma non professionale

  • Mod. 190 (PRIMA ISTANZA DA PARTE DELLA VITTIMA)

Allegato 1 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 196 kb)

Allegato 2 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 209 kb)

Aggiornamento: 18 maggio 2022 (.pdf - 225 kb)

Allegato 3 alla circolare Inail n. 25 del 27 settembre 2021 (.pdf - 205 kb)

Aggiornamento: 18 maggio 2022 (.pdf - 305 kb)

QUI SOTTO I RIFERIMENTI NORMATIVI 1 e 2 ED EMENDATIVI RIFE 3

 

RIFERIMENTO n. 1

 

LEGGE 29 dicembre 2022, n. 197

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-12-29&atto.codiceRedazionale=22G00211&elenco30giorni=false

ART. 1 COMMA 293

293. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 356, dopo le parole: « 15 per cento » sono inserite le seguenti: « , elevata al 17 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, »; b) al comma 357, dopo le parole: « pari ad euro 10.000 » sono inserite le seguenti: « , elevato a euro 15.000 a decorrere dal 1° gennaio 2023, ».

 

 

RIFERIMENTO n. 2:

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2020-12-30;178

Articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

COMMI 356 e 357

356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il  Fondo

per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti  gia'  titolari  di

rendita erogata  per  una  patologia  asbesto-correlata  riconosciuta

dallo stesso INAIL o dal soppresso  Istituto  di  previdenza  per  il

settore  marittimo,  ovvero,  in  caso  di  soggetti   deceduti,   ai

superstiti ai sensi dell'articolo  85  del  testo  unico  di  cui  al

decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  una

prestazione aggiuntiva nella misura  percentuale  del  15  per  cento

della rendita in godimento.  La  prestazione  aggiuntiva  e'  erogata

unitamente  al  rateo  di  rendita  corrisposto  mensilmente  ed   e'

cumulabile con le altre  prestazioni  spettanti  a  qualsiasi  titolo

sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

  357. Per gli eventi accertati a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,

l'INAIL, tramite il Fondo  per  le  vittime  dell'amianto,  eroga  ai

malati  di  mesotelioma,  che  abbiano  contratto  la  patologia  per

esposizione  familiare  a  lavoratori  impegnati  nella   lavorazione

dell'amianto ovvero per esposizione ambientale,  una  prestazione  di

importo fisso  pari  a  euro  10.000  da  corrispondere  in  un'unica

soluzione su istanza  dell'interessato  o  degli  eredi  in  caso  di

decesso. L'istanza e' presentata a pena di decadenza entro  tre  anni

dalla data dell'accertamento della malattia.

 

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