Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Arrivano i tanto attesi chiarimenti sulle visite fiscali per infortunio sul lavoro di dipendenti pubblici, chiarimenti. Il Ministero della Funziona pubblica chiarisce che i dipendenti della PA non hanno l'obbligo di reperibilità per le visite di controllo medico INPS in caso di infortuni e malattie professionali.
 

Dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento contenuto nel decreto Madia n. 206 del 17 ottobre 2017 erano rimaste grosse perplessità sulle visite fiscali per infortunio sul lavoro di dipendenti pubblici. Il dubbio era sorto in quanto il predetto decreto Madia ha abrogato integralmente la vecchia disciplina delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti.

Queste lo ricordiamo erano in precedenza regolate dal D.M. 18 dicembre 2009, n. 206. Il caso vuole che nella vecchia normativa era ben in evidenza, fra i casi di esonero dalla reperibilità, l’infortunio sul lavoro. Tuttavia nel nuovo decreto questa esclusione dalla visita di controllo INPS non è indicato.

 

Vista la stretta sulle visite mediche di controllo per i dipendenti pubblici attraverso la nascita del polo unico degli accertamenti in capo all’INPS, questa mancanza aveva subito fatto pensare al peggio. Cioè che vi fosse l’obbligo di reperibilità dei dipendenti pubblici, durante le normali fasce orarie di visita, anche in caso di infortunio sul lavoro.

Tuttavia l’INPS aveva precedentemente escluso che le visite fiscali per infortunio sul lavoro di dipendenti pubblici, rientrassero nelle proprie competenze. Lo aveva fatto con il recente messaggio numero 3265 del 09-08-2017. Il messaggio era uscito proprio in concomitanza con la nascita, dal 1° settembre 2017 del polo unico per le visite fiscali.

In quell’occasione l’Istituto previdenziale aveva dedicato un paragrafo all’argomento visite mediche di controllo per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale. L’INPS argomentò che pur avendo l’attribuzione esclusiva delle visite mediche di controllo per lavoratori privati e pubblici, non poteva comunque effettuare accertamenti richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, per non interferire sull’operato dell’INAIL.

Pertanto in caso di richiesta, da parte di datori di lavoro, di visite fiscali per infortunio sul lavoro di dipendenti pubblici, ma anche per i privati, queste non possono essere disposte. A meno che, conclude l’INPS, non arrivi una disposizione ministeriale in tal senso.

Visti i numerosi dubbi sollevati da più parti, l’Ufficio Lgs del Ministero per la semplificazione e la PA, ha fornito chiarimenti a riguardo. Lo ha fatto con la nota  del 20 febbraio 2018, in risposta al quesito della Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo”. la risposta riguarda quindi la modalità di svolgimento delle visite mediche di controllo nei confronti dei dipendenti pubblici assenti per infortunio sul lavoro.

La nota chiarisce esplicitamente che l’Inps non può effettuare le visite fiscali per i dipendenti pubblici se vi è in corso una pratica di infortunio sul lavoro o malattia professionale. La competenza sulle Visite fiscali per infortunio sul lavoro di dipendenti pubblici è quindi esclusivamente dell’Inail. Pertanto in questi casi rimane in vigore la vecchia normativa prevista dal dal D.M. 18 dicembre 2009, n. 206. E’ quindi ora ufficiale l’esclusione delle visite fiscali per infortunio sul lavoro di dipendenti pubblici.



Fonte: https://www.lavoroediritti.com

 

Argomento: 
Circolari