Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

A seguito delle sentenze della Corte Europea,  del 2 ottobre 2014 il Consiglio di Stato francese (Conseil d'Etat) ha presentato una relazione al Presidente della Repubblica francese, François Hollande, dal titolo "Rapport Pêcheur". Sulla base della relazione, il Presidente ha ordinato nel dicembre 2014, al ministro della Difesa francese, Jean-Yves Le Drian, e al Ministro degli Interni, Bernard Cazeneuve, l'esecuzione delle conclusioni di questa relazione e di preparare un disegno di legge sul diritto di associazione. Il Parlamento francese ha discusso questo disegno di legge, che, dopo alcuni mesi, ha portato alla legge del 28 luglio 2015. In base alla nuova normativa i militari francesi potevano da quel momento creare e aderire ad associazioni militari professionali, conosciute anche con l'acronimo APNM (Associations Professionnelles Nationales Militaires).

 

 

 

Il 2 ottobre 2014, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) ha emesso sentenze su due casi, Matelly vs Francia e  Adefdromil vs fRANCIA. In entrambi i casi la Corte ha ravvisato una violazione dell'articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Libertà di riunione e di associazione). Fino a quel momento ai soldati francesi (militari e gendarmeria) era vietato costituire sindacati militari o associazioni con obiettivi sindacali.

La CEDU ha concluso che, mentre l'esercizio da parte del personale militare della libertà di associazione potrebbe essere soggetto a restrizioni legittime, un divieto generale sulla formazione o partecipazione ad un sindacato è una compressione dei diritti dell'uomo e, come tale, vietata dalla Convenzione. La sentenza della Corte sostiene che un divieto assoluto su tale materia non può essere imposto alle forze armate. Tuttavia, si precisa, le restrizioni (anche significative) possono essere legittime, ma non devono privare il personale militare del diritto generale di associazione in difesa dei loro interessi professionali e non pecuniari: queste restrizioni possono riguardare i metodi di azione e di espressione utilizzati da un'associazione professionale, ma non l'essenza del diritto stesso, che include il diritto di costituire e aderire a tale associazione.

A seguito delle sentenze della Corte Europea, il Consiglio di Stato francese (Conseil d'Etat) ha presentato una relazione al Presidente della Repubblica francese, François Hollande, dal titolo "Rapport Pêcheur". Sulla base della relazione, il Presidente ha ordinato nel dicembre 2014, al ministro della Difesa francese, Jean-Yves Le Drian, e al Ministro degli Interni, Bernard Cazeneuve, l'esecuzione delle conclusioni di questa relazione e di preparare un disegno di legge sul diritto di associazione. Il Parlamento francese ha discusso questo disegno di legge, che, dopo alcuni mesi, ha portato alla legge del 28 luglio 2015. In base alla nuova normativa i militari francesi potevano da quel momento creare e aderire ad associazioni militari professionali, conosciute anche con l'acronimo APNM (Associations Professionnelles Nationales Militaires).

Molti di queste APNM sono state nel frattempo create, hanno iniziato a lavorare e, recentemente, personale di EUROMIL (l'organizzaione europea delle associazioni sindacali militari) ha avuto colloqui con rappresentati di alcune di esse. Il 30 giugno e il 1 luglio 2016, il Presidente di EUROMIL, Emmanuel Jacob, ha incontrato i rappresentanti di APNM-Marine e la Federazione Mili XXI, che si compone di del APNM Gend XXI (Association professionnelle nationale des militaires de la gendarmerie du XXIème siècle) e ANM XXI(Association Nationale de Militaires du 21ème Siècle). L'obiettivo di questi incontri è stato quello di condividere informazioni ed esperienze. E 'stato anche concordato di mantenere un contatto regolare. EUROMIL auspica una rinnovata collaborazione in Francia e spera di entrare in contatto con il maggior numero di APNM francesi, ma anche con i rappresentanti politici e militari per discutere il funzionamento di questa nuova forma di dialogo nelle forze armate.

Dunque i cugini d'oltralpe si sono adeguati abbastanza velocemente alle direttive della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. E l'Italia?

Con l'adesione alla Convenzione di Roma del 1950 gli Stati contraenti hanno assuntol'obbligo di rendere il loro diritto interno compatibile con la Convenzione stessa. Tale obbligo si ricava direttamente dall'art. 1, a norma del quale "Le Alte Parti contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione". L'Italia ha provveduto, com'è noto, ad inserire la Convenzione di Roma nell'ordinamento interno mediante un ordine di esecuzione emanato in forma di legge ordinaria (L. 4 agosto 1955 n. 848). In virtù della regola per cui il rango delle norme convenzionali, nella gerarchia delle fonti interne, dipende dal rango delle norme di adattamento, le norme della Convenzione hanno pertanto assunto valore di legge ordinaria. La "costituzionalizzazione del principio del rispetto degli obblighi internazionali", disposta dall'art. 117, comma 1, Cost., conduce anche a ritenere formalizzato il punto di arrivo della giurisprudenza della Corte di Cassazione circa la "particolare forza di resistenza" da riconoscere alle norme convenzionali (e a quelle della CEDU in particolare) rispetto alla legislazione nazionale sopravvenuta.

La Corte Costituzionale ha espresso questo concetto in forma diversa e più complessa, qualificando come "norma interposta" (tra Costituzione e legge) la norma convenzionale (V. il par. 4.6 della sentenza n. 348/2007). La sentenza n. 349/2007 esprime differentemente il concetto affermando che "con l’art. 117, primo comma, si è realizzato, in definitiva, un rinvio mobile alla norma convenzionale di volta in volta conferente, la quale dà vita e contenuto a quegli obblighi internazionali genericamente evocati" e, con essi, al parametro costituzionale dell‟art. 117.

Ora, la formulazione dell'art. 1475 del Codice dell'ordinamento militare, affermando senza possibilità di equivoci, al secondo comma, che "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali" appare pienamente conforme all'analoga previsione del codice della Difesa francese dichiarato incompatibile con l'art. 11 CEDU dalla Corte di Strasburgo nella sentenza Matelly vs Francia. E' infatti il divieto assoluto ad essere stato censurato, pur concedendo la Corte la possibilità agli Stati di procedere, "per la specificità delle missioni che incombono alle forze armate", ad un "adattamento dell'attività sindacale". Le restrizioni eventuali "non devono tuttavia privare i militari ed i loro sindacati del diritto di associazione per la difesa dei loro interessi professionali e morali" (par. 56 – 58 e 71 della sentenza). Come si è avuto occasione di ricordare, la Corte ha precisato che le iniziative dello Stato francese a favore dei militari, con assunzione di responsabilità in merito alle preoccupazioni morali e materiali di tali suoi dipendenti, pur commendevoli, non possono considerarsi come attuazione dell'art. 11 e quindi sostituirsi validamente al diritto ivi garantito. Ne consegue che anche gli art. 1476 e seguenti del Codice dell'Ordinamento Militare italiano non hanno questa idoneità, non bastano cioè a ritenere soddisfatte, nella specie, le esigenze dell'art. 11 CEDU. Ne deriva l'obbligo anche per lo Stato italiano di trarre dalla sentenza in esame tutte le conseguenze al fine di conformare l'ordinamento italiano alle esigenze della CEDU come interpretata dalla Corte di Strasburgo, in tal modo conformandosi all'art. 1 della Convenzione stessa.

In Italia, come dichiarò il compianto Emilio Ammiraglia, il presidente della più prestigiosa associazione che difende i diritti dei militari (Assodipro) «noi siamo stati i primi a promuovere (ed è tuttora pendente) presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo una vertenza del tutto simile a quella giudicata». Come ha riportato infatti GrNet.it in un articolo dell'agosto 2012, anche nel "Codice dell'Ordinamento Militare" (articolo 1475 comma 2) vi è l'analogo divieto ritenuto dalla CEDU lesivo della Convenzione, che difatti recita: "I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali".

Si segnala inoltre che, più di recente, anche la rappresentanza militare della guardia di finanza è stata costretta a ricorrere alla CEDU a causa degli effetti grotteschi che tali limitazioni impongono ai militari. Il 31 maggio 2013 il Tribunale Ordinario di Torino, presso cui si stava celebrando il processo contro gli autori degli scontri in Val di Susa dell'estate 2011, con propria Ordinanza decideva infatti di non ammettere alla costituzione di parte civile gli «organismi di rappresentanza degli appartenenti ai corpi militari dello Stato (Coir dell'Arma dei carabinieri e Cobar del Comando Regionale della Guardia di Finanza del Piemonte), sulla base del rilievo che ad essi non può attribuirsi la natura di associazioni sindacali.

 

 Giuseppe Paradiso

Fonte: GRNET

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