Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Con l'espressione perequazione delle pensioni o rivalutazione delle pensioni si intende la rivalutazione dell'importo di queste all'inflazione...

 

Il termine perequazione indica un adeguamento delle prestazioni al mutare degli indici ISTAT del costo della vita. La ragione per cui il nostro ordinamento contempla una siffatta ipotesi è presto detto: è più che mai necessario garantire adeguata tutela e preservare il potere di acquisto delle pensioni.

Le pensioni che vengono ricomprese sono quelle erogate dalla previdenza pubblica, dunque la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, quella erogata ai superstiti ecc.

La legge Fornero

Il decreto legge 201 del 2011, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" conteneva una norma, l'art. 24 comma 25, che così prevedeva: "In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013 è riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 percento. L'articolo 18, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso. Per le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato".

Detta novella prevedeva dunque, in ragione della situazione finanziaria all'epoca vigente, la possibilità di beneficiare della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici unicamente a quei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 percento. Per quanto riguarda le pensioni di importo superiore a due volte trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l'aumento di rivalutazione veniva comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.

La censura della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 70/2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, motivando detta decisione con apodittica chiarezza: "L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, Cost.".

La perequazione delle pensioni oggi

Utile ai fini della disamina dell'attuale adeguamento delle pensioni agli indici ISTAT è il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 novembre 2022 che ha definito la perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e il valore della percentuale di variazione riferito all'anno 2022.

Perequazione anno 2022

Per quanto riguarda l'annualità ancora in corso, la percentuale di variazione della perequazione delle pensioni del 2021 è determinata nella misura percentuale del + 1,9 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Perequazione anno 2023

In relazione alla prossima annualità, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione pensioni 2022, è stabilita nella misura percentuale del + 7,30 a partire dal 1° gennaio 2023, ovviamente salvo conguaglio in sede di perequazione relativa al 2024.

(fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/24867-la-rivalutazione-delle-pensi...)

 

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