Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

E' iniziato in commissione Difesa della Camera l'esame delle proposte di legge  volte a differire, dal 2024 al 2034, il termine previsto dalla cosiddetta legge «Di Paola» (legge 31 dicembre 2012, n. 244) entro il quale concludere la revisione, in senso riduttivo, delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa.

Il resoconto parlamentare

 

  Mercoledì 16 dicembre 2020.

 

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, relativo al differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa.
C. 1934 Deidda e C. 2802 Del Monaco.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle abbinate proposte di legge.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, riferisce che le proposte di legge C. 1934 Deidda e C. 2802 Del Monaco sono volte entrambe, pur con tecniche legislative diverse, a differire, dal 2024 al 2034, il termine previsto dalla cosiddetta legge «Di Paola» (legge 31 dicembre 2012, n. 244) entro il quale concludere la revisione, in senso riduttivo, delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa.
  Osserva, quindi, che la legge n. 244 del 2012 ha inciso profondamente sul funzionamento e sull'organizzazione delle Forze armate nazionali, con l'obiettivo di realizzare uno strumento militare di dimensioni più contenute, ma capace di esprimere un'operatività più qualificata rispetto al passato, sostenuto da risorse per l'operatività, per il mantenimento, l'addestramento e la preparazione del personale. Essa, peraltro, si collocava nel più ampio e diffuso contesto della spending review e mirava ad incrementare le risorse destinate al funzionamento dello strumento militare, riducendone il personale e, conseguentemente, gli assetti organizzativi sul territorio. Per raggiungere tale scopo, la legge aveva previsto una delega al Governo, che è stata esercitata con i decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 2014 e con il decreto legislativo n. 91 del 2016, cosiddetto correttivo. Successivamente, l'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 è stato novellato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 185 del 2015, al fine di prevedere che una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla revisione in senso riduttivo dello strumento militare venisse impiegata per adottare, entro il 1° luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative volte ad assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia. In attuazione di tale disposizione sono stati, quindi, adottati ulteriori due decreti legislativi integrativi (decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017). Riassume, poi. In maniera sintetica, gli interventi previsti dalla delega, che sono stati strutturati in maniera tale da conseguire: una riduzione generale a 150.000 unità del personale militarePag. 26delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare), da attuare entro l'anno 2024; una riduzione a 20.000 unità delle dotazioni organiche del personale civile della Difesa, da conseguire sempre entro l'anno 2024; una contrazione complessiva del 30 per cento delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della Difesa, anche attraverso la loro soppressione e accorpamento, da conseguire entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 7 del 2014, attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa; infine, il riequilibrio generale del bilancio della «Funzione difesa», ripartendo le risorse finanziarie, orientativamente, nella misura del 50 per cento per il settore del personale, del 25 per cento per quello dell'esercizio e del 25 per cento per l'investimento.
  Rileva, poi, che a distanza di oltre 5 anni dall'emanazione dei decreti legislativi delegati, lo stato di attuazione della riforma appare ancora lontano dal conseguire gli obiettivi prefissati nei tempi supposti. Infatti, la composizione della spesa militare italiana risulta ancora notevolmente sbilanciata sul personale, con una continua flessione della spesa relativa all'esercizio e all'investimento, determinando una dinamica opposta all'obiettivo previsto dalla legge di revisione dello strumento militare. Al contempo, la consistenza del personale in forza effettiva presso le Forze armate è sempre più diminuita, nell'intento di pervenire, entro il 31 dicembre 2024, al conseguimento dell'obiettivo della riduzione a 150.000 unità, di cui 89.400 per l'Esercito, 26.800 per la Marina e 33.800 per l'Aeronautica. Appare, quindi, evidente che il raggiungimento della dotazione organica di 150.000 unità, entro il 2024, risulta essere una possibilità assolutamente teorica, atteso che gli sbilanciamenti esistenti in talune categorie di personale (in particolare ufficiali e marescialli), ma anche le criticità derivanti dall'invecchiamento del personale della categoria dei graduati, consentiranno di raggiungere tali volumi verosimilmente non prima del 2034. Infatti, nonostante la legge n. 244 del 2012 abbia previsto una serie di misure per la gestione delle eccedenze di personale, tali provvedimenti non sono stati, per gran parte, ancora attuati e gli effetti riscontrabili sono insufficienti rispetto alle esigenze, al punto che è facile prevedere che le Forze armate dovranno avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 5, comma 2, della medesima legge, di prorogare annualmente il periodo transitorio con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Quest'ultima misura, tuttavia, non consentirebbe, in ogni caso, di realizzare una corretta pianificazione dei reclutamenti, con effetti negativi diretti sia sullo sviluppo dei ruoli, sia sul risultato operativo delle Forze armate. Inoltre, il ricorso alla proroga annuale comporterebbe la predisposizione di un piano triennale scorrevole, per disciplinare le modalità attuative dei transiti delle eccedenze di personale militare in servizio permanente. Segnala, dunque, che tali considerazioni sono state più volte portate all'attenzione del Parlamento dai Capi di stato maggiore della Difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta dalle Commissioni Difesa di Camera e Senato e sono, altresì, presenti nelle relazioni trasmesse sia dalla Corte dei Conti, sia dal Governo. Al riguardo, ricorda che il Consiglio supremo di Difesa, nella riunione dello scorso 24 ottobre, ha convenuto sulla necessità di effettuare una verifica della riforma al fine di individuare eventuali correttivi in relazione al mutato contesto di riferimento, e di procedere al completamento del processo di riforma della Difesa in senso unitario e interforze, in linea con i dettami della legge n. 25 del 1997, e che il Governo, a sua volta, nell'ultima relazione trasmessa al Parlamento sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di ristrutturazione delle Forze armate (Doc. XXXVI-bis, n. 2), nel sottolineare il mutato quadro di riferimento rispetto all'epoca in cui venne varata la legge n. 244, ha osservato come «la riduzione del personale, sin qui operata, impatta oggi [negativamente] proprio sulle componenti operative delle Forze armate, determinando sensibili criticità, associatePag. 27anche ad un progressivo invecchiamento del personale sia militare che civile», considerazioni ribadite lo scorso 18 novembre dal Ministro della difesa nel corso di una sua audizione presso le Commissioni Difesa della Camera e del Senato sul Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2020-2022. Sottolinea, inoltre, che il DPP 2020-2022, attualmente all'esame della Commissione Difesa della Camera, riferisce che è in corso di valutazione un processo di riforma del modello di Difesa, «che potrebbe essere rivisto adeguandolo alla visione prospettica delle attuali sfide alla sicurezza e allo scenario strategico di riferimento». A tal proposito evidenzia che nel documento si osserva che occorrerà valutare se sia ancora corrispondente a tali finalità l'obiettivo organico di 150.000 unità e se possa essere considerata l'ipotesi di un differimento temporale del conseguimento dell'obiettivo medesimo.
  Passando al contenuto dei testi, segnala che la proposta di legge C. 1934 Deidda, all'articolo 1, comma 1, proroga di un decennio, sostituendo il riferimento all'anno 2024 con quello all'anno 2034, alcune disposizioni introdotte dal decreto delegato di revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile (decreto legislativo n. 8 del 2014) e dal successivo decreto integrativo n. 91 del 2016 nel Libro nono del Codice dell'ordinamento militare, relative al personale militare e civile della Difesa. In particolare, si tratta delle disposizioni sul reclutamento, sui ruoli e sugli organici, sullo stato giuridico e sull'avanzamento. Il comma 2, invece, sostituisce il riferimento all'anno 2025 con quello all'anno 2035 nelle disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, che fissano in 150 mila unità l'entità complessiva delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate, a decorrere dal 1° gennaio 2025; dispongono sull'ammissione alle rafferme dei volontari di truppa, a decorrere dal 1° gennaio 2025; regolano la graduale riduzione della dotazione organica complessiva del personale civile del Ministero della difesa, fissata in 20.000 unità al 1° gennaio 2025. L'articolo 2, invece, interviene sulla norma della legge n. 244 (articolo 5, comma 2) che contiene le disposizioni finali e transitorie, per coordinarle con il nuovo termine previsto all'articolo precedente. Infatti, la citata disposizione prevede la possibilità di prorogare il termine del 31 dicembre 2024 fissato per il conseguimento della riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del Ministero della difesa.
  La proposta di legge C. 2802 Del Monaco prevede, invece, il conferimento di una delega al Governo per la revisione delle norme del Codice dell'ordinamento militare riguardanti l'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa e reca, altresì, una novella all'articolo 5 della legge n. 244 del 2012 al fine di differire, dal 2024 al 2034, il termine per il completamento della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa. Più dettagliatamente, l'articolo 1, comma 1, nel delegare il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riforma dell'assetto dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, individua una serie di principi e criteri direttivi che dovranno essere tenuti in considerazione dell'Esecutivo nell'esercizio della delega. In particolare, la lettera a) riguarda la riorganizzazione degli assetti strutturali e organizzativi del Ministero della difesa, con specifico riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei Carabinieri limitatamente ai compiti militari, facendo riferimento, in primo luogo, alle strutture operative territoriali e periferiche che dovranno essere razionalizzate anche mediante soppressioni e accorpamenti delle infrastrutture, assicurando comunque le migliori condizioni per lo svolgimento delle relative funzioni e valorizzando principalmente le infrastrutture esistenti nell'Italia meridionale. Si prevede, inoltre, di rivedere la struttura organizzativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, anche a supporto delPag. 28Servizio sanitario nazionale. La lettera b) attiene alla ridefinizione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Al riguardo, si prevede che il Governo, nell'esercizio di questo punto della delega legislativa, valorizzi le professionalità dei reparti operativi, previa valutazione dei contingenti numerici e delle caratteristiche d'impiego nelle operazioni nazionali e internazionali. La lettera c) attiene sia alla razionalizzazione delle forme, dei parametri e dei criteri di valutazione del personale, sia alla valorizzazione dei processi e delle attività formative al fine di incentivare le sinergie organizzative interforze e l'integrazione delle attività medesime, soprattutto nel settore logistico e amministrativo, secondo criteri di salvaguardia delle professionalità del personale militare, nonché di contenimento e ottimizzazione della spesa. Per quanto attiene, invece, alla valorizzazione dei processi e delle attività formative, nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge Del Monaco si fa presente che l'obiettivo è quello di intervenire per stimolare le sinergie organizzative interforze, soprattutto nei settori logistico, amministrativo, della selezione e della formazione del personale. Da ultimo, il criterio direttivo previsto alla lettera d) riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa in 30.000 unità, secondo criteri di valorizzazione delle relative professionalità. Il comma 2 attiene, invece, al procedimento di formazione dei decreti legislativi. La disposizione prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Dovranno, inoltre, essere sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale. Infine, gli schemi dei decreti legislativi dovranno essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi (comma 3). Viene specificato, inoltre, che, nel caso di onerosità dei decreti legislativi, i medesimi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Per quanto attiene alla tecnica legislativa, i commi 5 e 6 stabiliscono che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo o attraverso novelle al Codice dell'ordinamento militare, oppure tramite modificazioni al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati. Da ultimo, il comma 7, di contenuto analogo all'articolo 2 della proposta di legge C. 1934 Deidda, novella l'articolo 5, comma 2, della legge n. 244, che contiene le disposizioni finali e transitorie della legge di revisione dello strumento militare.

 Salvatore DEIDDA (FDI) ringrazia il presidente per la decisione di avviare l'esame delle proposte di legge volte a differire di un decennio i termini previsti dalla legge Di Paola per la riduzione degli organici delle Forze armate e del personale civile della Difesa. Sottolinea, infatti, e di questo ringrazia nuovamente il Presidente, che in questa prima metà della legislatura tutti iPag. 29gruppi politici sono stati coinvolti nei lavori della Commissione, che si sono svolti con modalità trasversale e ricercando sempre la più ampia convergenza. Evidenzia come, mano a mano che la legislatura procedeva, tutti si siano ritrovato concordi sulla necessità di rivedere gli obiettivi della legge di riforma dello strumento militare, non più attuabili perché lo scenario attuale è profondamente cambiato da quello del 2012. Conclude rilevando che occorre dare più tempo alle nostre Forze armate, impegnate in tante emergenze, per attuare le necessarie riforme senza patire un vincolo nei numeri delle consistenze organiche e auspica che l'iter del provvedimento sia spedito. Ribadisce, quindi, che le Forze armate sono un patrimonio importantissimo per il Paese.

  Gianluca RIZZO, presidente, ringrazia il collega Deidda per le parole di stima e sottolinea come la gestione dei lavori della Commissione sia stata facilitata dal buon senso e dalla professionalità di tutti i suoi membri.

  Giovanni Luca ARESTA (M5S), relatore, si unisce ai ringraziamenti fatti dal collega Deidda e conferma lo spirito di massima collaborazione che animerà i lavori su questo provvedimento, al fine di rendere il servizio migliore al Paese.

  Gianluca RIZZO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.15.

Argomento: 
Parlamento