Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

 

A partire dalla rata delle pensioni di agosto 2015, l’INPS effettuerà il recupero degli importi indebitamente corrisposti a pensionati pubblici nel corso del 2013. A renderlo noto è lo stesso Istituto con il Messaggio n. 2821/2015, in conseguenza alle verifiche effettuate nei confronti dei pensionati della Gestione dipendenti pubblici titolari di prestazioni collegate al reddito, delle situazioni reddituali influenti sulla misura delle prestazioni con l’acquisizione dall’Amministrazione Finanziaria dei cosiddetti redditi influenti.

In pratica, se per l’anno 2013 è stata liquidata una pensione ai superstiti in misura superiore rispetto ai limiti di cumulabilità, l’importo eccedente sarà recuperato a partire dall’assegno del prossimo agosto 2015.

Attività di verifica

Verifica del diritto alle pensioni ai superstiti soggette ai limiti di cumulabilità (art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995) e alla somma aggiuntiva, corrisposte nel periodo che va dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, che è stata effettuata tenendo conto dei redditi complessivi diversi dalla pensione e relativi alle dichiarazioni dei redditi 2012, integrati con i dati presenti presso il Casellario centrale dei pensionati relativi all’anno 2013. Per le pensioni ai superstiti non è stato considerato l’importo delle pensioni di reversibilità e indiretta.

Modalità di recupero

I pensionati interessati dal recupero degli importi pensionistici superiori e della maggiore somma aggiuntiva riceveranno dall’INPS una lettera con la quale sarà comunicato l’importo del debito con le relative modalità di recupero delle somme erogate e non spettanti. Per il recupero delle somme l’INPS opererà una trattenuta pari a un quinto dell’importo complessivo della pensione, comprensiva anche dell’indennità integrativa speciale se corrisposta come emolumento a sé stante, al netto delle ritenute IRPEF. Nei casi in cui la rateizzazione massima (pari a 60 rate) non sia sufficiente ad estinguere totalmente il debito accertato, qualora il pensionato sia titolare anche di pensione diretta, l’importo residuo sarà recuperato, sempre nei limiti di legge, anche su tale trattamento.

Nel caso in cui il pensionato ritenga necessario chiarire la propria posizione potrà, entro 30 giorni dalla ricezione della nota riferita alla verifica effettuata sulla sua situazione reddituale, recarsi presso la Direzione provinciale che ha in carico la gestione della relativa pensione per presentare tutta la documentazione.

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap