Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il personale tecnico-amministrativo dei vigili del fuoco e di tutti i comparti della forze armate e di polizia ad ordinamento civile non fruisce di un anticipo dell' età. E' quanto ha chiarito il Sottosegretario al welfare Franca Biondelli, in risposta ad una interrogazione da parte di Marilena Fabbri (Pd) circa la possibilità per tale personale di essere annoverato all'interno del comparto comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e, quindi, di accedere alla pensione con età inferiori rispetto ai requisiti vigenti nell'AGO.

Secondo il sottosegretario dal punto di vista previdenziale, "tale personale risulta assoggettato al regime pensionistico previsto per gli appartenenti al pubblico impiego ancor prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «Salva Italia», diversamente dal personale del ruolo operativo del Corpo, il quale è assoggettato ad un regime previdenziale specifico e di maggior favore". Il sottosegretario ha inoltre ricordato come il comparto difesa e sicurezza non sia stato toccato dalla Riforma Fornero del 2011: l'articolo 24, comma 18 del Dl 201/2011 indicava l'adozione di un regolamento di armonizzazione che ricomprendesse anche il comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonchè alcune categorie di lavoratori iscritti presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap. Tuttavia, sulla base dei pareri formulati dalle competenti commissioni parlamentari, si è proceduto allo stralcio della parte relativa al comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, cosicché il DPR 157/2013 ha riguardato esclusivamente le categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex Inpdap e l'ex Enpals.

Nel prendere atto della risposta fornita dalla rappresentante del Governo, l'onorevole Fabbri ha chiesto, inoltre, all'esecutivo di fornire assicurazioni circa i propri intendimenti in ordine alla disciplina pensionistica futura da applicare ai lavoratori dei comparti difesa e sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico, non interessati dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013. Il regolamento citato infatti, ricorda la Fabbri, "costituisce una prima applicazione del processo di armonizzazione previsto dall'articolo 24, comma 18 del Dl 201/2011 e ciò lascia intendere la possibilità di un intervento ulteriore che ricomprenda anche il settore difesa e sicurezza".

Riportiamo il testo dell'interrogazione e la risposta del Governo:

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03406

presentato da

FABBRI Marilena

testo di

Venerdì 1 agosto 2014, seduta n. 27
 
FABBRI - — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che: 
il personale appartenente ai ruoli amministrativo e tecnico informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è inquadrato nel ruolo non operativo, ma può essere impiegato, ai sensi dell'articolo 85 comma 2 del decreto legislativo n. 217 del 2005 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012, in supporto a strutture operative in località colpite da grave calamità pubblica o in altre situazioni di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali. In tali situazioni coadiuva il personale operativo nello svolgimento delle proprie mansioni; 
la legge n. 252 del 2004, il decreto legislativo n. 217 del 2005 ed il decreto legislativo n. 139 del 2006, hanno abrogato tutta la normativa preesistente in materia di vigili del fuoco (regio decreto n. 1570/41 e legge n. 930 del 1980), ridisegnando sia le funzioni, l'organizzazione, nonché, il rapporto di lavoro del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che è stato completamente ripubblicizzato; 
gli interventi legislativi, che per espressa volontà del legislatore, hanno interessato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco hanno cercato, quindi di armonizzare il settore abrogando le decine di norma che nel tempo si erano andate stratificando favorendo la nascita di un quadro normativo più chiaro, organico ed attuale; 
al personale amministrativo e tecnico informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco la normativa (articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 217 del 2005 e decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012 articolo 54), ha affidato compiti e funzioni in supporto alle strutture operative operanti in scenari calamitosi ed emergenziali di particolare rilievo; 
ciò nonostante, il personale amministrativo e tecnico informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è discriminato sia sotto il profilo stipendiale, che professionale e previdenziale, rispetto a tutto il restante personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non solo operativo ma anche dirigente, medico e ginnico, e pur essendo quindi parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e con funzioni assolutamente peculiari, dal punto di vista previdenziale viene assoggettato alla medesima normativa del pubblico impiego più che a quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui invece è parte integrante; 
nonostante questa discriminazione sia stata ammessa dallo stesso dipartimento in risposta ad un quesito posto da un dipendente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (prot. n. 8142 del 22 marzo 2013) nessuna iniziativa al momento è stata intrapresa per risolvere la questione dal punto di vista ordinamentale –: 
se non ritenga urgente assumere un'iniziativa normativa per modificare il contenuto dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, estendendone i benefici a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compreso quello di cui all'articolo 85 e seguenti del decreto legislativo n. 217 del 2005. (5-03406)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 marzo 2015
nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)
5-03406

L'onorevole interrogante – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione del Governo sull'inquadramento professionale e previdenziale del personale appartenente ai ruoli amministrativo e tecnico-informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Preliminarmente ricordo che nell'ambito del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco opera il personale dei ruoli tecnici, amministrativo-contabili e tecnico-informatici che supporta le strutture operative, anche in situazioni di emergenza, contribuendo con competenza e professionalità ad assicurare funzionalità ed efficienza al Corpo. 
Dal punto di vista previdenziale, ricordo che tale personale risulta assoggettato al regime pensionistico previsto per gli appartenenti al pubblico impiego ancor prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetto «Salva Italia», diversamente dal personale del ruolo operativo del Corpo, il quale è assoggettato ad un regime previdenziale specifico e di maggior favore. 
Com’è noto l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 ha profondamente innovato il sistema pensionistico, prevedendo, a decorrere dal 1o gennaio 2012, tra l'altro, l'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso alla pensione di vecchiaia ed anticipata, sia per i dipendenti da privati che dalle pubbliche amministrazioni, nonché l'eliminazione dalle cosiddette «quote» introdotte dalla legge n. 247 del 2007. 
Il comma 18 del medesimo articolo 24 prevede, poi, l'adozione di un regolamento, finalizzato ad assicurare un incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici ed alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria compresi quelli relativi al personale operativo del Corpo dei Vigili del fuoco. 
Sulla base di tale disposizione, è stato predisposto un primo schema di regolamento per l'armonizzazione della disciplina di accesso sia per il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico sia per alcune categorie di lavoratori iscritti presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap. 
Tuttavia, sulla base dei pareri formulati dalle competenti commissioni parlamentari, si è proceduto allo stralcio della parte relativa al comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, cosicché il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013 n. 157 ha riguardato esclusivamente le categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex Inpdap e l'ex Enpals. 
Voglio precisare che il processo di armonizzazione previsto dal citato comma 18 mira, dunque, al graduale incremento dei requisiti minimi, contributivi e anagrafici, di pensionamento per quelle tipologie lavorative che beneficiano di condizioni di maggior favore rispetto alla generalità dei lavoratori. 
Pertanto, esula dall'ambito applicativo della predetta norma, un'eventuale iniziativa diretta ad ampliare le ipotesi di accesso al pensionamento con requisiti minimi inferiori rispetto a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria. 
Da ultimo, faccio presente che un eventuale modifica dell'inquadramento professionale e previdenziale del personale appartenente ai ruoli amministrativo e tecnico informatico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, non può prescindere da un intervento normativo di rango primario che necessità, pertanto, della necessaria copertura finanziaria.



 

Argomento: 
Parlamento