Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Una norma contenuta nel decreto legge milleproroghe ha prorogato per il 2015 e il 2016 la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare.E' stata prorogata dall'articolo 10, comma 12-sexies del decreto legge milleproroghe (dl 192/2014) la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare anche per gli anni 2015 e 2016.

Come si ricorderà la materia è regolata dall’articolo 21 del D.P.R. n. 915 del 1978, T.U. in materia di pensioni di guerra. La normativa prevede che i pensionati affetti da alcune tipologie di invalidità abbiano diritto ad un accompagnatore militare o un accompagnatore del servizio civile; nel caso in cui gli enti preposti non siano in grado di procedere all’assegnazione degli accompagnatori (volontari del servizio civile ed obiettori di coscienza), agli aventi diritto è corrisposto un assegno mensile, pari a 900 euro al mese per 12 mensilità (esente da imposte). Per le invalidità meno gravi l'assegno viene ridotto della metà.

La misura viene dunque prorogata dal 31 dicembre 2014 sino al 31 dicembre 2016. Resta fermo che l'assegno viene elargito nei limiti delle risorse di bilancio del Ministero della Difesa e deve essere corrisposto, di regola, entro 60 giorni dalla richiesta. A tal fine la legge prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni da liquidare, con precedenza per coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarlo.


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