Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

di GIANLUCA TACCALOZZI - Come noto, l’ultima legge di stabilità è intervenuta sulle pensioni dei lavoratori “ex retributivi puri” (ovvero con 18 anni di contribuzione utile al 31.12.1995), prevedendo il divieto di cumulo tra la quota di pensione “retributiva” e la quota pro-rata “C-contributiva”. In particolare, si è stabilito che per tutti i lavoratori “ex retributivi puri” l’assegno di pensione (retributivo sino al 31.12.2011 + quota contributiva pro-rata) non può eccedere quello che sarebbe stato calcolato con il vecchio sistema retributivo.

Lo scorso gennaio l’INPS (mex. 211/2015)  ha disposto che la liquidazione delle pensioni dei lavoratori ex INPDAP “ex retributivi puri” venisse liquidata (provvisoriamente), indicando nei provvedimenti di certificazione la dicitura “In considerazione dei tempi tecnici necessari all’Istituto per l’attuazione dell’art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria”. Nell’occasione l’INPS non specificava però con quale modalità.

Con il messaggio 2200 del 27 marzo 2015, l’INPS ha ribadito di non essere ancora in possesso di strumenti informatici idonei per attuare il contenuto della legge di stabilità 2015 ed ha disposto di continuare a liquidare le pensioni dall’01.01.2015 in forma provvisoria, stavolta specificando anche come: senza la quota “C” contributiva.

Ancora nessuna novità per le pensioni liquidate prima dell'01.01.2015.

Gianluca Taccalozzi - FONTE: FICIESSE.IT

Argomento: 
Circolari Inps-Inpdap