Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Approvato in Commissione Bilancio l' emendamento del Governo sulle pensioni per 'coprire una falla' della Legge Fornero' .

Riflessi anche per il Comparto Difesa e sicurezza.

L' emendamento del Governo  stabilisce: l’importo della pensione, quale che sia il metodo di calcolo, non può mai eccedere quel che risulterebbe con l’applicazione del retributivo (80% dell’ultimo stipendio). La norma scatta dal 2015, e viene applicata a tutti i trattamenti, anche quelli già liquidati (quindi, ha effetto retroattivo). Si tratta di un caso aperto negli ultimi giorni, relativo a una falla nella Riforma Pensioni di fine 2011. In pratica, la Legge Fornero permette ai lavoratori che hanno 40 anni di contributi di restare in servizio fino a 70 o 75 anni, accettando però il calcolo contributivo sull’anzianità maturata a partire dal 1 gennaio 2012.


Calcolo pensione
Il problema è che questo metodo, di fatto, per una serie di posizioni di alto livello del settore pubblico , comporta che l’assegno alla fine sia più alto di quanto non sarebbe con il calcolo retributivo. Questo succede perché si tratta di posizioni che prevedono, negli ultimi anni di servizio, stipendi molto alti, per i quali il contributivo (proporzionale ai contributi versati) risulta più conveniente rispetto al retributivo (80% della media degli ultimi anni di lavoro).

Tetto alle pensioni d’oro
Il Governo ha quindi deciso di modificare il testo, con un emendamento in base al quale:

«in ogni caso, l’importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore».

In questo modo, nei casi in cui il calcolo misto diventi più conveniente, si limita l’ammontare dell’assegno. Questo, nello spirito della riforma Fornero, che ha previsto il passaggio definitivo al contributivo per tutti con l’obiettivo di rendere più sostenibile il sistema previdenziale, comportando sacrifici per gran parte dei lavoratori.

 

Retroattività
L’approvazione di questo emendamento è stata parecchio controversa, a un certo punto sembrava fosse destinato a passare un testo che, di fatto, prevedeva il tetto solo per coloro che vanno in pensione a partire dal 2015, salvando in pratica gli assegni più alti percepiti da coloro che si sono ritirati dal 2012 al 2014 utilizzando la norma della Riforma Fornero. In realtà, invece, il nuovo tetto è esteso a tutti gli assegni previdenziali a partire dal prossimo 1 gennaio 2015, indipendentemente da quando il lavoratore si è ritirato. In pratica, si è deciso di considerare la norma prevista dalla Riforma Fornero un errore, una specie di falla delle legge, a cui rimediare, e non un diritto acquisito, da non intaccare. Tecnicamente, l’emendamento (articolo 44 bis della Legge di Stabilità), corregge l’articolo 24, comma 2 del decreto legge 201/2011 (la Legge Fornero).

 

Questo il testo dell'emendamento approvato

AMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 novembre 2014
344.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Bilancio, tesoro e programmazione (V)

All'emendamento 44.019 del Governo , al comma 2, premettere le seguenti parole: Il limite di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data. 
0. 44. 019. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis. 
(Misure in materia di trattamenti pensionistici).

  1. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.» 
  2. Resta in ogni caso fermo il termine di ventiquattro mesi di cui al primo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni ,dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i lavoratori che accedono al pensionamento ad età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, con esclusione delle cause di cessazione di cui al comma 5 del predetto articolo 3. 
  3. Le economie, da accertare a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono in un apposito Fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in favore delle predette categorie di soggetti. 
44. 019. Il Governo.

 
Argomento: 
Parlamento