Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Il cd. “moltiplicatore” (incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997) spetta esclusivamente a coloro che, pur avendo raggiunto l’età prevista per il grado di appartenenza per il transito in ausiliaria (compimento del limite d’età previsto in base al grado ricoperto), non possano accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei.

La I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti, con sentenza n.285/2023 del 21 giugno 2023, ha infatti in particolare ribadito che:

per il personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, escluso dall’applicazione dell’istituto dell’ausiliaria e che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall’ordinamento di appartenenza, nonché per il personale militare e per il personale delle Forze armate che non sia in possesso dei  requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di servizio moltiplicata per l’aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e per il personale delle Forze armate, il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell’interessato;

il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito;

il militare che sia stato riformato per motivi di salute prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista per il grado di appartenenza, non può transitare in ausiliaria perché privo della condizione essenziale ed imprescindibile ed occorrente per l’accesso a tale posizione;

pertanto, considerato che il cd. moltiplicatore è stato espressamente configurato dal legislatore come “alternativo all’ausiliaria”, occorre imprescindibilmente che l’interessato abbia titolo al collocamento in ausiliaria e, quindi, che sia cessato dal servizio esclusivamente per limiti d’età, quali previsti per il grado rivestito;

la cessazione anticipata dal servizio, ovvero prima del compimento del limite d’età previsto in base al grado ricoperto, qualunque ne sia la causa, impedisce l’accesso all’ausiliaria;

l’incremento del montante contributivo previsto dall’art. 3, comma 7, del d.lgs. n.165/1997 in favore del personale militare opera, quindi, in favore di coloro che, pur avendo raggiunto l’età prevista per il grado di appartenenza per il transito in ausiliaria, non possano accedervi per inidoneità psicofisica, nonché in favore di coloro i quali, già transitati in ausiliaria, siano divenuti successivamente fisicamente inidonei.

Conclusivamente, il Collegio ha ritenuto di dover accogliere l’appello dell’Inps, dichiarando come non spettante, al militare originariamente ricorrente, il beneficio di cui all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/1997.

Nel merito di quanto sancito dalla I Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti con la citata sentenza, qualche perplessità suscita la circostanza che si sia fatto ripetuto, esplicito ed esclusivo riferimento al diritto al cd. “moltiplicatore” allorquando si sia maturato il diritto al collocamento in ausiliaria per compimento del limite d’età ordinamentale in relazione al grado rivestito, senza alcun riferimento al diritto al collocamento in ausiliaria nei casi di compimento dei 40 anni di servizio effettivo, “equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età” (articolo 2229, comma 3, del Codice dell’Ordinamento Militare).

Sotto tale profilo, si ricorda infatti che, allo stato sino al 31 dicembre 2024, può essere collocato in ausiliaria anche il personale che abbia compiuto almeno 40 anni di servizio effettivo e che presenti apposita domanda, come previsto dall’articolo 7, comma 6, del d.lgs. 30 aprile 1997, n.165  e dagli articoli 2136 e 2229, comma 6, del Codice dell’Ordinamento Militare.

FONTE: sinafi (Sindacato Nazionale Finanzieri)

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