Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

Abbiamo già trattato in tempi non sospetti la legge di Bilancio lamentando penalizzazioni sulle pensioni di militari e poliziotti. Abbiamo fatto queste analisi quando la manovra non era stata ancora approvata ed il taglio del deficit da 2,4 al 2% imposto dalla UE faceva presagire il peggio. Ora che la Manovra è stata definitivamente approvata e pubblicata si può entrare nel dettaglio e scoprire tante altre cose.

Figli e figliastri, poliziotti e militari

Fanno la differenza due commi in particolare passati inosservati dalla stragrande maggioranza di addetti ai lavori. Comma 441 stanzia un fondo apposito di 210 Milioni di euro per i poliziotti per l’incremento nei rispettivi provvedimenti negoziali privilegiando gli istituti che valorizzano i servizi di natura “operativa”. In altre parole, quando partirà la concertazione per il Comparto Sicurezza ci saranno disponibili più di mille euro a testa per i poliziotti impegnati in servizi operativi. Per i militari niente. Non ci sarebbe nulla di male a fare delle scelte politiche per la sicurezza, se non fosse per il fatto che dopo la Turchia e la Russia siamo il paese con più poliziotti, dopo di noi Germania, Francia, Gran Bretagna e via dicendo. Fino ad oggi i governi precedenti si sono guardati bene dal fare differenziazioni così evidenti tra poliziotti e militari, tracciare un solco tra il Comparto Sicurezza e Difesa, vanificare gli sforzi fatti per riordinare le carriere.


Premi e cotillon per tutti i dirigenti senza distinzioni

Successivamente al Co.442, la Manovra di Bilancio inserisce risorse aggiuntive al “Fondo specificità” per le Forze di polizia per i dirigenti. Rispetto al comma precedente qui non si fanno destinazioni, si parla di polizia ma sono inseriti anche i militari, i vigili del fuoco e le carriere prefettizie. I Dirigenti sono trattati in egual misura, sia i poliziotti, sia colonnelli e generali delle FF.AA., sia dei Vigili del Fuoco. Specifiche risorse (a decorrere dal 2019 e tratte dagli stanziamenti del MEF per il finanziamento delle politiche di bilancio dei Ministeri) per la valorizzazione della specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali.  La cosa che fa pensare è il legame che si è trovato per rimpinguare lo stipendio di tutti i dirigenti, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. ll contrasto all’immigrazione clandestina passa attraverso la valorizzazione economica dei Dirigenti di FF.AA e FF.PP.? Cose da pazzi!? Ci mancava solo che venivano inserite altre risorse per i dirigenti nel “Fondo per la difesa cibernetica” (co.227) e poi il colmo dei colmi era compiuto. Sembra ripetersi l’antico adagio napoleonico “..la truppa si lamenta, pagate i generali”, in vista dei sacrifici e lavoro richiesto ai poliziotti accontentiamo chi li dirige. Non si tratta di bruscolini l’incremento dei fondi è:
− per l’area negoziale dei dirigenti delle FP/FA, di cui all’art. 46 del “riordino” (+ 9,4M€, in linea con i confronti tecnici interforze);
− compensativo per Magg., Ten. Col. e qualifiche corrispondenti delle FP, di cui all’art. 45 del “riordino dei ruoli” (cd. “fondino”, incrementato di +7,5M€);
− per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dei VF (+300mila €) e del personale della carriera prefettizia (+1,8M€. )

Quali risorse Contrattuali per militari e poliziotti

Mentre ai dirigenti sono previsti premi e cotillon per militari e poliziotti contrattualizzati le risorse sono esigue si parla di un aumento medio di 8 euro a testa. Tempo addietro ragionando sulla famosa questione sindacale dei militari avevamo spiegato perchè non tutti i militari vogliono il sindacato con questo articolo il ragionamento è più chiaro, i dirigenti colonnelli e generali delle FF.AA. sono figli della politica dei due forni, prendono da uno e dell’altro.

Fonte: La redazione di Assodipro

 

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Manovra Bilancio Art.1 co.441

Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l’importo di 210 milioni di euro può essere destinato, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l’importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefìci economici relativi al triennio 2019-2021.

Manovra Bilancio Art.1 co.442

In relazione alla specificità delle funzioni e delle responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, al fine di incentivare il miglioramento dell’efficienza dei correlati servizi, a decorrere dall’anno 2019, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 19.066.908 euro da destinare all’incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate a decorrere dal 2019, di un importo corrispondente a quello già previsto, per l’anno 2020, dall’articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 2018;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all’articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 (apposito fondo destinato alle qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti) ;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66.

Risorse Contrattuali PA 2019-2021 (Co.436- 440)

Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l’anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l’anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici di versi dall’amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di emanazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 436. A tale fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Le disposizioni del comma 438 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all’erogazione:
a) dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, ri-spetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019;
b) al personale di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, dell’elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla da-ta di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.

Fermo restando quanto previsto dal comma 440, lettera a), in relazione alla specificità della funzione e del ruolo del persona-le di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al comma 436, l’importo di 210 milioni di euro può essere desti-nato, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, alla disciplina degli istituti normativi nonché ai trattamenti economici accessori, privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione. Previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione, in caso di mancato perfezionamento dei predetti provvedimenti negoziali alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l’importo annuale di cui al primo periodo è destinato, con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e della giustizia, all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

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