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Dalla Rappresentanza Militare al Sindacato.  Il Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari si è riunito più volte sul tema e ha riconosciuto l’importanza e l’estrema delicatezza di questo periodo di transizione. "Una fase che, si legge nel documento presentato, per la portata storica di cambiamento che lascia presagire, deve necessariamente fondarsi sul confronto, libero e qualificato con gli attori in causa".

La sentenza n. 120/2018 della Corte Costituzionale

 

Negli ultimi quarant’anni, a decorrere dall’entrata in vigore della “legge dei principi” e fino ai nostri giorni, il benessere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare è stato affidato alle cure congiunte delle singole Amministrazioni e degli Organismi della Rappresentanza Militare, costituiti a livello centrale, intermedio e di base.

Si deve riconoscere che questi Organismi hanno svolto una effettiva funzione rappresentativa, nonostante agli stessi non fossero attribuiti poteri reali di tutela del personale, ma esclusivamente consultivi nei confronti delle Amministrazioni di riferimento.

Dopo quarant’anni circa dalla loro istituzione, nell’aprile u.s. la Corte Costituzionale con sentenza 120/2018, anche sulla scia di importanti decisioni assunte dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ha dichiarato la mancata aderenza alla Costituzione della disposizione che vietava ai militari di costituire associazioni professionali a scopo sindacale e ha aperto il mondo militare al sindacato.

Una svolta epocale, frutto di un impegnativo percorso seguito nel tempo, nell’ottica di rendere più moderno ed incisivo lo strumento di tutela.

La Suprema Corte non si è limitata ad affermare il principio della libertà di associazione anche a fini sindacali ma, nel riconoscere l’esigenza di una disciplina normativa regolatrice e pienamente conscia della specificità del mondo militare, ha tracciato alcune linee guida a cui il legislatore dovrà ispirarsi.

Come è noto, in sintesi, la Corte Costituzionale ha subordinato la costituzione delle associazioni dello specifico tipo, al rilascio del preventivo assenso da parte del Ministro della Difesa, in ragione di una interpretazione della norma in vigore che estende alle associazioni sindacali le disposizioni previste per i circoli fra militari.

Si apre, quindi, una importante fase di transizione, nella quale da un lato la Rappresentanza Militare continuerà ad esplicare le proprie funzioni e dall’altro le nascenti associazioni a scopo sindacale inizieranno a costituirsi ed a muovere i primi passi.

Il dibattito all’interno del Co.Ce.R.

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari si è riunito più volte sul tema e ha riconosciuto l’importanza e l’estrema delicatezza di questo periodo di transizione.

Una fase che, per la portata storica di cambiamento che lascia presagire, deve necessariamente fondarsi sul confronto, libero e qualificato con gli attori in causa.

La recente circolare del Ministero della Difesa emanata nelle more dell’entrata in vigore della disciplina legislativa prevista dalla Corte Costituzionale, ha esplicitato i criteri che saranno utilizzati per stabilire se i nascenti sindacati abbiano le caratteristiche volte ad ottenere il preventivo assenso del Ministro.

Al riguardo, nel dibattito interno al Consiglio sono emerse non poche perplessità in ordine ai princìpi, alle modalità ed alle condizioni necessarie per ottenere il citato preventivo assenso, alcuni dei quali sembrerebbero esorbitare dalle indicazioni rese dalla Corte Costituzionale che ha precisato che “gli statuti delle associazioni vanno sottoposti agli organi competenti, ed il loro vaglio va condotto alla stregua di criteri che senza dubbio è opportuno puntualizzare in sede legislativa, ma che sono già desumibili dall’assetto costituzionale della materia”.

Infatti, voler entrare nelle autonomie organizzative di un sodalizio costituito su base democratica rischia di limitare, in concreto, il diritto di organizzazione sindacale, essendo condizionante dell’autonomia e della funzionalità dei nascenti sindacati. L’individuazione di limiti e condizioni, ancorché condivisibili in alcuni casi (es. il divieto di sciopero) non può certo riguardare il modello organizzativo e la sua funzionalità.

L’esigenza di una disciplina legislativa

Tali profili, unitamente alla forte richiesta di un veloce approdo alla “nuova era”, in cui le associazioni professionali a carattere sindacale possano rappresentare le istanze provenienti dalle donne e dagli uomini in uniforme, fanno emergere l’urgenza della norma che dovrà regolare la materia.

Una norma aderente alle linee guida dettate dalla Corte Costituzionale che dovrà vedere la luce esclusivamente in Parlamento e:

delineare il modello sindacale, ispirandosi in partenza a quello della Polizia di Stato, certamente da ampliare e migliorare alla luce della quasi trentennale esperienza in tal senso maturata anche in ambito europeo, al fine di attagliare la rappresentanza sindacale ai modelli organizzativi di moderne Forze Armate e di Polizia ad ordinamento militare;

indicare modalità e termini di passaggio dall’esperienza della Rappresentanza Militare a quella del sindacato che dovrà avvenire, nell’ottica della tutela del personale, senza soluzione di continuità, al fine di “non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento degli obblighi convenzionali” come sancito dalla Corte Costituzionale.

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari, in forza delle attribuzioni oggi riconosciutegli, pertanto, chiede di essere attivamente coinvolto in questo processo di cambiamento mediante audizioni in tutte le sedi competenti, prima e durante l’iter parlamentare, al fine di portare nel dibattito il proprio contributo di idee, forte della quarantennale esperienza maturata nel rappresentare le aspettative e le di oltre 350.000 tra donne e uomini in uniforme.

Il Consiglio Centrale di Rappresentanza dei Militari

 

Argomento: 
Attualità e Politica