Periodico di informazione delle Forze Armate, Forze di Polizia e Pubblico Impiego

La Cassazione pone un freno alle richieste di indennizzo sostitutivo per le ferie non godute dei dipendenti pubblici.

La monetizzazione delle ferie non godute per i dipendenti della Pubblica Amministrazione non è una procedura automatica e prevede un iter soggetto a limiti e alla presentazione di documenti specifici che possano motivare la richiesta di indennizzo sostitutivo (Cfr.: Cassazione, ordinanza 20091/2018).

Per incassare le ferie non godute è necessario produrre documenti che dichiarino l’esistenza di circostanze specifiche che hanno portato alla necessità di rinunciare ai giorni di vacanza, definite “esigenze di servizio” o altre motivazioni inderogabili.

 

Nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il mero fatto del mancato godimento delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se l’interessato non prova che esso è stato cagionato da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore.

 

In sostanza, si pone un limite preciso ai dipendenti pubblici che accumulano un notevole quantitativo di ferie arretrate nella speranza di richiedere, successivamente, un’indennità sostitutiva tale da convertire i giorni di assenza non goduti in denaro percepito attraverso il compenso.

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